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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: LE RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO.

notaio

Il notaio incaricato di una stipula riguardante i diritti reali su immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto. Deve invece compiere l’attività necessaria ed assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti, poiché il contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l’obbligo di informazione e consiglio.

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità del notaio per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33439 del 14 novembre 2022.

Il notaio responsabile della veridicità delle dichiarazioni del venditore.

Il proprietario, dopo aver acquistato casa, scopriva che l’appartamento era difforme dall’autorizzazione amministrativa, avendo un sottotetto che non fu qualificato abitabile per altezza inferiore a quella minima.

Per tale motivo, agiva in giudizio contro il venditore e il notaio che aveva steso il rogito, quest’ultimo per responsabilità professionale, per ottenere il risarcimento dei danni.

Il tribunale condannava in primo grado entrambi i convenuti al pagamenti in solido di 7500 euro. In particolare, il tribunale riteneva responsabile il notaio omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni del venditore circa la conformità delle opere alle previsioni plano-volumetriche, tipologiche ecc. di cui alla lottizzazione approvata dal comune. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Il 16 marzo data spartiacque: due regimi di compravendita .

Tutelare i privati interessati ad acquistare un immobile non ancora ultimato direttamente dal costruttore, attraverso un contratto che prevede il trasferimento non immediato del bene, dal rischio in caso, ad esempio, di crisi dell’impresa costruttrice di perdere gli acconti versati. È questo, in sintesi, il senso del sistema di garanzie messo in piedi dal decreto legislativo 122/2005, recentemente rafforzato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019), strutturato per intervenire lungo tutto il processo che conduce al perfezionamento della compravendita: dal preliminare al rogito.

Le ultime modifiche normative che prevedono, tra l’altro, l’obbligo di stipulare il preliminare dal notaio mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata -, sono in vigore dal 16 marzo scorso. Data dalla quale, quindi, coesistono due regimi diversi per questo tipo di compravendite: quello previsto dalle nuove norme, che si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo sia stato richiesto o presentato a decorrere dalla loro entrata in vigore; e quello che fa riferimento alla legge preesistente, per i casi in cui permesso di costruire, Scia o Dia, siano stati avviati prima del 16 marzo. (continua)

Fonte:IlSole24Ore