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Sismabonus limitato negli «edifici contigui strutturalmente».

Né il super sismabonus né il sismabonus ordinario possono essere fruiti per i lavori su una singola unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come ad esempio la singola unità che compone una bifamiliare orizzontale.

È possibile, invece, beneficiare del super sismabonus p eri lavori effettuati su «edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze» e sulle «parti comuni di edifici residenziali in condominio» oltre che, dal primo gennaio 2021, si ritiene anche sulle parti comuni dell’edificio, costituito da non più di quattro unità immobiliari, dell’unico proprietario.

A questi interventi si aggiungono, solo per il sismabonus ordinario, gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici non condominiali di un unico proprietario e gli stessi descritti per il super sismabonus, ma senza il vincolo della destinazione residenziale. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Ecobonus e sismabonus, lo sconto in fattura diventa operativo.

Sostituzione di infissi e caldaie a condensazione. Ma anche operazioni più complesse, come la messa in sicurezza antisismica o la riqualificazione dell’involucro di un edificio. Sono tutti interventi per i quali viene attivata per i consumatori la possibilità di ottenere uno sconto in fattura, da parte del fornitore, di importo pari all’ammontare della detrazione.

È l’effetto dell’atteso provvedimento dell’agenzia delle Entrate, pubblicato nella serata di ieri, che dà attuazione al contestatissimo (dalle imprese piccole e medie) articolo 10 del decreto crescita (Dl 34/2019). La sostanza è molto rilevante per i consumatori: anziché pagare un importo di 100 euro, in caso di detrazione al 50%, se ne pagheranno solo 50.

Il resto, corrispondente al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso una procedura che ha assunto contorni definiti. Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico l’esercizio dell’opzione andrà comunicato all’agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. (continua)

Fonte:IlSole24Ore