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Gli usi dell’Ecobonus.

L’ecobonus ceduto è utilizzabile per compensare le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 7 gennaio 2020. Il caso riguarda un’impresa che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, che ha riceve l’ecobonus da un’impresa che ha eseguito interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d’imposta ricevuto a sua volta dal committente.

L’istante, chiedeva se il credito possa essere utilizzato in compensazione con i «tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale». Ai sensi dell’articolo 14, comma 3.1, del dl. n. 63/2013, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione a energetica sull’edificio condominiale l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta.

L’impresa acquisisce così un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di «sconto» sul corrispettivo dovuto. (leggi l’articolo)

Fonte:ItaliaOggi

Ecobonus: correzioni entro il 30 novembre.

Enea informa, rispondendo alle domande più frequenti dei contribuenti  che, chi ha presentato domanda per poter usufruire dell’Ecobonus all’Enea, ha tempo fino al 30 di novembre 2019 per procedere alla correzione di eventuali errori commessi in fase di compilazione. Rettifica possibile solo per chi ha completato i lavori di efficientamento nel 2018.

Per chi ha completato i lavori nel 2017 invece, l’impossibilità di rettificare i dati non fa venire meno il diritto alla detrazione, anche se l’importo delle spese sostenute non indicato nella richiesta, è però riportato correttamente nelle dichiarazioni dei redditi e debitamente documentato.

Rettifica dati documentazione obbligatoria Enea.

Nel momento in cui un contribuente provvede a compilare e inviare la documentazione obbligatoria all’Enea per richiedere la detrazione prevista per l’Ecobonus, è possibile che commetta degli errori. La questione è: una volta commessi questi errori è possibile correggerli? La riposta non è univoca. Tutto dipende infatti dall’anno in cui è stata trasmessa la documentazione obbligatoria necessaria a chiedere la detrazione. ( leggi l’articolo )

Fonte:StudioCataldi

Quota ecobonus al socio. La partecipazione consente la cessione.

Il diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto a un altro socio della società. Questo è solo uno degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, con tre risposte agli interpelli, n. 293, n. 298 e n. 303 del 2019, in tema di cessione e detrazione dell’ecobonus e del sismabonus.

Secondo l’Agenzia nella risposta 303 di ieri, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente all’ecobonus, può essere individuato anche nella partecipazione alla stessa società.

Pertanto, il socio della società di persone che ha diritto proquota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà cedere l’ecobonus ad un altro socio della società. (continua)

Fonte:ItaliaOggi