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Niente sospensioni per bollo, ecotassa e Tari.

Anche se auto e seconde case non si possono usare causa quarantena, bisogna versare le relative imposte.

Bollo auto, ecotassa e Tari sono una parte delle tasse che gli italiani dovranno continuare a pagare nonostante il coronavirus. Nel decreto Cura Italia il governo si è infatti dimenticato di una serie di balzelli che dovranno essere corrisposti nonostante si sia costretti a non uscire e a non poter godere dei propri beni, come seconde case e auto,

Partiamo dalle seconde case. Qui i contribuenti italiani dovranno pagare la tassa sui rifiuti, le bollette dell’elettricità e del gas, oltre alle spese condominiali se l’appartamento è all’interno di un condominio. Discorso a parte deve essere fatto per l’Imu. Questo infatti dovrà essere versato a giugno e dunque non è un’imposta del mese di marzo.

È però da sottolineare come iI pagamento dovrà essere lo stesso effettuato a meno che il governo non decida, con un futuro decreto, di sospendere questo adempimento. Problemi anche per chi ha la seconda casa all’estero. In questo caso non si potrà andare nell’abitazione per un periodo molto più lungo rispetto a un immobile in Italia. Il tutto dipenderà dalla nazione in cui la casa è situata. (continua)

Fonte: LaVerità

Imu sui fabbricati strumentali, cresce la deduzione dal reddito.

Tra le misure di favore alle imprese recate nel decreto crescita (Dl 34/2019) si segnala anche l’incremento graduale della deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo fino al 70 per cento. In base all’articolo 3 del decreto, la deduzione per il 2019, appena portata al 40% dalla legge di Bilancio 2019, viene elevata al 50 per cento.

Per le annualità successive si prevede il 60% per gli esercizi 2020 e 2021, e quindi il 70% a partire dal 2022. Il tributo computabile in diminuzione è riferito ai soli fabbricati strumentali, così come definiti nell’articolo 43 del Tuir. Per quanto riguarda le imprese, sono inclusi sia gli immobili strumentali per natura che quelli per destinazione. I primi sono costituiti dalle unità immobiliari aventi destinazione catastale diversa da quella abitativa, non utilizzati direttamente dall’impresa. Si tratta ad esempio degli immobili locati o dati in comodato a terzi. I fabbricati strumentali per destinazione invece sono quelli utilizzati esclusivamente e direttamente per l’esercizio dell’attività commerciale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. (continua)

Fonte:IlSole24Ore