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INFILTRAZIONI, QUANDO IL CONDOMINIO DEVE SVOLGERE CON URGENZA I LAVORI.

Infiltrazioni

Le infiltrazioni d’acqua all’interno del condominio sono una delle principali cause delle liti che possono sorgere fra condomini e ciò succede, quando, per esempio, ci si dimentica i rubinetti aperti, si verifica la rottura dei tubi dell’impianto idrico o di scarico delle singole unità, ma anche quando il tetto condominiale risulta danneggiato.

D’altronde, all’interno di un condominio, questo genere di inconvenienti possono provocare ingenti danni sia agli appartamenti e al loro mobilio sia alle parti comuni, con la conseguenza che si rende necessario agire in fretta, anche se non sempre sono chiare e facilmente individuabili le rispettive responsabilità.

Ci si domanda quali sono i mezzi messi a disposizione dal nostro Ordinamento per agire d’urgenza a fronte di situazioni come quelle appena descritte, in cui il tempo, l’attesa, la mancanza di prontezza potrebbero costare caro tutti i condomini.

Cosa dice la legge.

Sicuramente, lo strumento più utile in queste circostanze è quello previsto dall’art. 700 c.p.c., secondo cui “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

 

Infiltrazioni in condominio: paga anche il danneggiato.

giovane donna disperata per infiltrazione acqua in casa condominio

Per la Cassazione, il diritto al risarcimento per mancata manutenzione delle parti comuni non esonera il condomino dal partecipare alle spese di riparazione delle stesse.

Danni da omessa manutenzione di parti comuni del condominio.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall’omessa manutenzione di parti comuni del condominio non esonera il condomino danneggiato dall’obbligo di partecipare alle spese di riparazione delle stesse. Questo in sintesi il principio contenuto nell’ordinanza della Cassazione n. 18187/2021.

Nella vicenda, una S.r.l, proprietaria del piano terra di un edificio condominiale, subisce dei danni a causa della mancata manutenzione del lastrico solare, costituente corte interna dell’immobile. Nell’agire in giudizio chiede quindi la condanna del Condominio a rimborsarle le spese sostenute per la riparazione dei danni e a risarcirle i danni.

Il Tribunale accoglie le richieste della S.r.l, condannando il Condominio a rifondere le spese sostenute da parte attrice e a risarcirla dei danni subiti. La Corte di Appello però, pur confermando la condanna del Condominio, nella motivazione dispone che “nel riparto interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all’art. 1226 c.c.” (continua)

Fonte:StudioCataldi