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Locazione: quale tipologia è più conveniente?

affitto casa con chiavi

Quale tipologia di locazione conviene di più: ordinaria, locazione ad uso transitorio o breve? Vediamo le caratteristiche, vantaggi e svantaggi.

Tipi di locazioni

La locazione, è, con tutta probabilità, la più comune e in molti casi anche la migliore forma di messa a reddito del patrimonio immobiliare.

La normativa italiana disciplina varie forme di locazione che per comodità riassumeremo in tre categorie: locazione ordinaria, locazione ad uso transitorio e locazione breve.

Come scegliere quella più adatta alla tua situazione? Analizziamole per rispondere a questo quesito.

La scelta del regime di locazione è una questione marginale, un errore nella pianificazione può comportare migliaia di euro annui di mancato guadagno.

Come spesso succede, infatti, non esiste un regime perfetto, esiste solamente un regime perfetto per le proprie esigenze. (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Locazione, sul regime Iva può decidere chi affitta l’immobile.

Le locazioni di immobili, agli effetti dell’Iva, sono prestazioni di servizi che, a seconda delle circostanze oggettive, possono essere esenti oppure imponibili. In alcuni casi, poi, la scelta del trattamento applicabile è rimessa al locatore, che può quindi decidere se avvalersi del regime di esenzione (perdendo il diritto alla detrazione dell’imposta «a monte»), oppure se optare per l’imponibilità.

Le norme e la giurisprudenza Ue. L’art. 135 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva) esenta dall’imposta «l’affitto e la locazione di beni immobili», eccettuate: a) le prestazioni di alloggio, come definite dalla legislazione degli stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio; b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli; c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente; d) le locazioni di casseforti. La stessa disposizione accorda agli stati membri la facoltà di restringere il campo dell’esenzione, prevedendo ulteriori eccezioni oltre a quelle (obbligatorie) di cui alle lettere a), b), c) e d). L’art. 137 prevede poi che gli stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili. (continua)

Fonte:ItaliaOggi