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Prima casa.La pertinenza aumenta il bonus per il riacquisto.

Aumenta l’ammontare del credito d’imposta che si origina in caso di riacquisto della prima casa se, dopo aver riacquistato la prima casa, si acquista, con un atto separato, anche una pertinenza dell’abitazione (la cantina, il solaio, l’autorimessa).

Tuttavia, tale aumento non può essere portato in diminuzione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute per l’atto di acquisto di tale pertinenza, ma solo in diminuzione dell’Irpef dovuta dal contribuente oppure in compensazione (in base al Dlgs 241/1997).

È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 44/2021 del 18 gennaio. Il credito d’imposta (articolo 7 della legge 448/1998) compete quando, entro un anno dalla alienazione di un’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa, il contribuente acquista un’altra abitazione avvalendosi della medesima agevolazione.

L’ammontare del credito d’imposta è pari:

–  all’importo dell’imposta di registro . o dell’Iva pagate quando venne acquistatala casa poi alienata, se inferiore all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva da pagarsi per il nuovo acquisto; . –   —  all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva da pagarsi per il nuovo acquisto, se inferiore all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva pagate quando venne acquistata la casa poi alienata; l’eccedenza, in sostanza, si “perde”.

Ad esempio, se si è pagato euro 800 di imposta di registro quando si è comprato la prima volta e per il secondo acquisto si pagano 900 euro di imposta di registro, il credito è di 800 euro; se, invece per il secondo acquisto si pagano 600 euro di imposta di registro, il credito è di 600 euro. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Agevolazioni prima casa: il Covid fa slittare i termini per la residenza.

acquisto prima casa

Prorogati causa Covid i termini per fissare la residenza nell’abitazione principale per non perdere le agevolazioni prima casa.

Slittamento termini causa Covid per adibire la prima casa a dimora abituale.

L’Agenzia delle Entrate risponde a due contribuenti, affermando che la pandemia Covid rappresenta una causa di forza maggiore che giustifica lo slittamento del termine in cui è possibile fissare la propria dimora nell’abitazione principale senza provocare la decadenza dei benefici prima casa, con particolare riferimento alla detrazione degli interessi passivi del mutuo. Ma vediamo quali sono i quesiti inoltrati.

Due contribuenti si rivolgono all’Agenzia delle Entrate sottoponendole due quesiti simili, che differiscono tra loro solo per le scadenze. In entrambi i casi gli istanti chiedono se è possibile beneficiare dell’agevolazione prevista per chi acquista la prima casa e che prevede la detrazione degli interessi passivi del mutuo fino a 4000 euro annui, anche se, dopo i lavori di ristrutturazione, a causa dell’interruzione delle opere a causa della pandemia da Covid19, gli stessi non hanno potuto adibire l’unità immobiliare a loro dimora abituale nei termini previsti dalla legge. (continua)

Fonte: StudioCataldi

Fonte: Agevolazioni prima casa: il Covid fa slittare i termini per la residenza https://www.studiocataldi.it/articoli/40767-agevolazioni-prima-casa-il-covid-fa-slittare-i-termini-per-la-residenza.asp#ixzz6iqfRDuRj
(www.StudioCataldi.it)

CASSAZIONE. Registrando il documento si evita la decadenza dal beneficio prima casa.

Si evita la decadenza dall’agevolazione “prima casa” quando si vende prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, se entro un anno dalla vendita si registra una scrittura privata non autenticata recante l’acquisto di un’altra casa (che l’acquirente poi destina a propria abitazione principale).

In sostanza, per non perdere l’agevolazione non occorre stipulare un rogito notarile né occorre la trascrizione dell’atto di riacquisto nei Registri immobiliari.

Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 22488 del 16 ottobre 2020, esaminando il caso (senza precedenti in giurisprudenza) di un acquisto effettuato con una scrittura privata non autenticata in relazione alla quale l’acquirente ha poi domandato la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni al fine di rendere il suo acquisto trascrivibile nei registri immobiliari .

Se il contribuente che acquista la “prima casa” aliena l’abitazione nel quinquennio posteriore al giorno del suo acquisto, la legge commina la decadenza dall’agevolazione (con l’effetto che viene recuperata l’imposta ordinaria, conia maggiorazione del 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata), a meno che il contribuente medesimo proceda a un atto di “riacquisto infrannuale”: vale a dire, a meno che egli, in un periodo di tempo contenuto entro un anno dalla data dell’alienazione, non compri un’altra casa e la destini a propria “abitazione principale” (stabilendovi la propria residenza). (continua)

Fonte:IlSole24Ore