Ennesima vittoria della FIMAA.

logo-fimaaCOMUNICATO STAMPA DELLA FEDERAZIONE.

E’ ormai da mesi che Fimaa e altri Sindacati di Categoria sono impegnati nel portare avanti la battaglia all’avverso impianto normativo presente nel D.Lgs.141/2010.

FIMAA ha dà sempre espresso grande preoccupazione circa l’iter del 2° correttivo del D.Lgs.141/2010 di riforma del mercato del credito, in particolare per quanto attiene alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria: il testo, infatti, prevede per tale figura l’esclusiva applicazione del contratto di agenzia, in contrasto con il parere del Ministero del Lavoro, che ha dichiarato che “appare inopportuna, oltre che non corretta sul piano giuridico, l’impostazione normativa dell’obbligo di adottare per il collaboratore un tipo contrattuale predefinito”.

Ieri, finalmente il Parlamento è intervenuto e lo ha fatto con parere favorevole. La Commissione ha così precisato (testualmente): “[…] all’art.17, comma4-opties del D.Lgs,141/10, come modificato dall’art.10,

comma 1 dello schema di d.lgs. si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l’impatto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia[…]”.

Tra gli altri aspetti più rilevanti, da sempre evidenziati dalla Fimaa, sono stati approvati:

• soppressione dell’obbligo di monomandato per gli Agenti in Attività Finanziaria o in subordine riconoscere il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. e al risarcimento dei danni in caso di recesso;

• possibilità per gli agenti immobiliari di segnalare le società di mediazione creditizia in via accessoria e strumentale alla propria attività di intermediazione;

• esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria dell’attività dei promotori finanziari di promozione e collocamento di contratti di concessione di finanziamenti o di prestazione di servizi di pagamento, e conseguente compatibilità della conclusione dei relativi contratti con l’attività di promotore finanziario;

• incompatibilità tra l’attività di Agente in Attività Finanziaria e l’attività di Promotore Finanziario,

l’attività di mediazione di assicurazione o riassicurazione e con quella di società di consulenza finanziaria.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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