Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, ultime novità.

LE NOVITA’ del D.LGS.169/12 – modifiche al D.LGS. 141/10

L’articolo 6, primo comma, lettera d), punti 1) e 2) del D.Lgs. 169/2012 stabilisce che i collaboratori degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi possono essere solo persone fisiche e non possono collaborare con più soggetti iscritti.

Il nuovo comma 4-octies del d.lgs. 141/2010, introdotto dall’articolo 10 del d.lgs. 169/2012, precisa che per “collaboratori” di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 Codice Civile.

Il superamento della prova valutativa e la trasmissione, da parte dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, del nominativo del collaboratore all’Organismo degli agenti e dei mediatori, assolvono tutti gli obblighi previsti per tali soggetti.
A proposito delle incompatibilità, l’art. 10, I comma, stabilisce che l’attività di Agenzia in Attività Finanziaria è compatibile con le attività di:
1.agenzia di assicurazione;
2.promotore finanziario.
Stabilisce, inoltre, che l’attività di Mediazione Creditizia è compatibile con le attività di:
· mediazione di assicurazione (broker);
· mediazione di riassicurazione (broker);
· consulenza finanziaria indipendente.

Essendo stabilito che l’attività di mediazione creditizia è riservata esclusivamente alle società di Mediazione Creditizia, con ciò la norma ha voluto escludere TASSATIVAMENTE gli Agenti Immobiliari da qualsiasi contatto con banche e finanziarie per la segnalazione di operazioni di concessione di credito ma, soprattutto, ha volute escludere la possibilità che questa attività possa essere remunerata.

L’art. 16, ha esteso l’obbligo di aggiornamento professionale agli amministratori, ai direttori, ai dipendenti ed ai collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, i quali, entro e non oltre il 31dicembre 2012, dovranno dimostrare si aver frequentato un corso di aggiornamento professionale di almeno 10 ore.
L’articolo 17, di modifica dell’articolo 26 del d.lgs. 141/2010, in materia di disciplina transitoria, stabilisce al primo comma, lettera b), che le Autorità competenti dovranno provvedere alle disposizioni di attuazione della disciplina dell’attività degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi entro il 31 dicembre 2012.

La lettera c), del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i soggetti già iscritti agli albi tenuti dalla Banca d’Italia prima del 30 giugno 2011, possono richiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, entro il 31 ottobre 2012.
La lettera d), che introduce il comma 1-bis, dell’articolo 26 del d.lgs. 141/2010, stabilisce che coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data del 17 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del d.lgs. 169/2012), risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, sono esonerati dal superamento dell’esame e dalla prova valutativa.
La lettera e), punto 1), stabilisce che i soggetti iscritti che hanno effettivamente svolto l’attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nel nuovo elenco, sono esonerati dal superamento dell’esame e della prova valutativa, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata.

Ai sensi del punto 2), lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto per gli agenti in attività finanziaria e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto per i mediatori creditizi.

La lettera f), che introduce il comma 2-bis, precisa che i promotori finanziari che hanno effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza. Questi soggetti sono esonerati dal superamento dell’esame a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.L’articolo 17, primo comma, lettera h), che introduce il nuovo comma 4-ter, dell’articolo 26 del d.lgs. 141/2010 precisa, infine, che l’Organismo si intende costituito dal 30 giugno 2012, data di avvio della gestione

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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