Monthly Archives: Febbraio 2020

Agevolati anche gli immobili strumentali locati.

Il beneficio a prescindere dal tipo di contabilità adottato dal contribuente. Sono interessate al bonus facciate, per gli interventi effettuati nel 2020, non solo le persone fisiche, i professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici e le associazioni tra professionisti, ma anche tutti i soggetti che conseguono reddito d’impresa, con qualunque forma giuridica, come ad esempio, gli imprenditori, le società di persone e quelle di capitali.

Per la circolare 2/E/20, però, per individuare il momento di effettuazione dell’intervento (che deve avvenire obbligatoriamente nel 2020), è necessario utilizzare il principio di competenza e non quello di cassa, non solo per i soggetti in contabilità ordinaria (come previsto per le detrazioni sul risparmio energetico «qualificato» e sulle misure antisismiche «speciali»), ma per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, «a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito».

Per il bonus facciate, pertanto, le società di persone e le imprese individuali, familiari o coniugali, applicano il principio di competenza se sono in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione.(continua)

Fonte:IlSole24Ore

Immobili Bonus facciate, Italia divisa in due sulla definizione delle aree ammesse.

Il bonus facciate presenta un punto critico in merito all’ubicazione dell’edificio ammesso al credito d’imposta del 90% delle spese sostenute. Una problematica che accomuna le facciate esterne tanto degli edifici condominiali quanto di quelli con un unico proprietario.

I riferimenti generali sono la legge di Bilancio 2020, la circolare 2/E/20 e il decreto ministeriale h/,4/68. Il problema si pone perché in regioni come, per esempio, la Lombardia e la Liguria ci sono Comuni che non usano più, nei propri strumenti urbanistici, le definizioni zona A, B e C come invece, a titolo esemplificativo fanno ancora oggi la Puglia e la Sicilia, ma utilizzano nuovi termini.

Come ambito storico, ambiti residenziali con sigle da Ri a R4 e ambiti di trasformazione . Definizioni che possono trarre in inganno anche un cattedratico di urbanistica da noi sentito per il quale anche se guardando solo una legenda e non la relativa planimetria di un Comune lombardo «è sicuramente zona omogenea A l’ambito storico ed è quasi sicuramente zona omogenea B l’ambito residenziale consolidato mentre non si evince se gli altri ambiti residenziali R2 e R3 e soprattutto gli ambiti di trasformazione abbiano i requisiti previsti dal Dm i444/68 (si veda la scheda a fianco ndr) per essere considerati zona omogenea B oppure zona omogenea C». (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Apertura su immobili d’impresa: agevolati gli «strumentali».

Superata la limitazione per interventi su fabbricati locati o in comodato. La detrazione del bonus facciate interessa gli edifici esistenti di «qualsiasi categoria catastale», quindi, non necessariamente abitazioni.

Naturalmente, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e l’agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 febbraio 2020, n. 2/E, ha chiarito che non spetta neanche nel caso in cui vi sia la demolizione del fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione «con la stessa volumetria dell’edificio preesistente», nonostante questa tipologia di intervento dal 21 agosto 2013 sia inquadrabile nella categoria della «ristrutturazione edilizia».

La circolare ha chiarito anche che tra gli edifici su cui le imprese possono beneficiare del bonus facciate sono «compresi» anche gli edifici «strumentali», senza specificare se solo per destinazione o anche per natura.

I primi sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla classificazione catastale, mentre i secondi sono quelli tra le categorie catastali dei gruppi B, C, D ed E e la categoria A/10 (risoluzione Catasto 3 febbraio 1989, n. 3/330). (continua)

Fonte:IlSole24Ore