Daily Archives: 29 Novembre 2021

Assemblea di condominio: l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima.

donna mostra videoconferenza

Per fornire la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario.

Prova della decorrenza del termine.

Per fornire la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 1546 del 05/11/2021.

L’attrice, condomina, impugnava per nullità/annullabilità le delibere adottate in seconda convocazione dal condominio in data 14.2.2019 e il 6.5.2019. La condomina imputava, in via esclusiva, alcuni costi aggiuntivi sostenuti nel corso di opere di manutenzione straordinaria.

Il mancato rispetto del termine minimo stabilito per la convocazione. La violazione dell’art. 1105 cc, deducendo la divergenza tra l’oggetto delle delibere e gli argomenti posti all’odg. (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Bonus casa, il visto resta solo formale.

Dal 12 novembre scorso, per effetto del Dl. Antifrodi 157/2021,il visto di conformità incrocia molto più spesso la strada dei bonus edilizi. Se prima era richiesto solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per lavori agevolati dal 1100%, ora serve anche per:

  • detrazione 110% “utilizzata” in dichiarazione;
  • bonus edilizi differenti dal superbonus, in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ipotesi nelle quali occorre anche l’asseverazione di un tecnico circa la congruità della spesa.

I punti confermati. Non cambiano i soggetti abilitati ad apporre il visto: gli iscritti negli albi di dottori commercialisti ,ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso dei titoli di studio, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.Da122 ottobre scorso (ex articolo 5, comma 14, del Dl 146/2o21)sono compresi anche gli iscritti nel registro dei revisori legali. (continua)

Fonte:IlSole24Ore