Daily Archives: 22 Giugno 2022

Diritto di abitazione e uso del coniuge superstite.

A favore del coniuge superstite l’art.540 c.c. riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

La riserva ex art. 540 c.c.

In caso di successione conseguente alla morte del coniuge al coniuge superstite, in quanto legittimario, la legge riserva dei diritti particolari.
A disporlo è l’art.540  che così recita: “1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. 2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Dalla norma emerge, quindi, che il coniuge superstite (soggetto a cui il de cuius era legato in virtù del vincolo matrimoniale e che assume quindi la titolarità dei diritti derivanti da questo istituto), grazie alla sua qualità di legittimario, ossia di erede che la legge tutela in virtù del legame di coniugio in questo caso, ha il diritto, una volta venuto meno il coniuge: (continua)

Fonte:StudioCataldi