Category Archives: Servizi

Tesseramento Fimaa 2019.

Perché scegliere FIMAA.

Essere associato FIMAA vuol dire usufruire della rappresentanza e tutela sindacale degli interessi collettivi degli Agenti immobiliari, dei Mediatori Creditizi e Merceologici e degli Agenti in attività finanziaria, per incidere, attraverso la grande famiglia Confcommercio, presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione amplificando la voce degli Operatori.

Per associarsi alla Federazione basta contattare la sede Territoriale presso l’Ascom o l’Unione del Commercio di riferimento e chiedere l’iscrizione come Impresa operante in uno dei seguenti settori della mediazione: Agenti Immobiliari – Mediatori Merceologici – Mediatori Creditizi – Agenti in Attività Finanziaria – Agente di Servizi Vari.

Gli Associati FIMAA sono partner ideali per affrontare un mercato sempre più complesso e rispondere compiutamente alle esigenze del Clienti-Consumatori.

FIMAA Cesena offre ai propri iscritti servizi esclusivi e qualificati oltre ad indispensabili strumenti professionali.

Contatta la Segreteria Fimaa Cesena per ulteriori informazioni. m.massimo@ascom-cesena.it

 

Gli agenti immobiliari contro il sito di annunci con il «bollino» dei notai.

Alle principali associazioni degli agenti immobiliari non è piaciuta l’iniziativa del Notariato di lanciare (il debutto ufficiale è stato lo scorso 4 aprile) un portale dedicato alle vendite immobiliari che contenga esclusivanente immobili con il”bollino” dei notai, cioè sottoposti preventivamente alle verifiche catastali e di regolarità che in genere vengono invece eseguite solo prima dell’atto di compravendita.

La Consulta interassociativa nazionale dell’intermediazione, composta dalle associazioni rappresentative degli agenti immobiliari italiani Fimaa, Fiap e Anama, infatti, «contesta apertamente – si legge in una nota – quanto riportato nei comunicati stampa per il lancio del portale “avvisi Notarili” da parte dei notai italiani».

«Il notaio è un pubblico ufficiale garante dei trasferimenti immobiliari. Leggere che sul loro portale gli immobili presenti sono verificati e certificati è un messaggio fuorviante – affermano in una dichiarazione congiunta i tre presidenti Santino Taverna, Gian Battista Baccarini e Paolo Bellini .

La legge di bilancio 2018, sanzioni pecuniarie per gli agenti immobiliari senza assicurazione.

 

La Legge di Bilancio 2018, entrata in vigore il 1.1.2018, ha introdotto una sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui l’agente immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa.

Testualmente, il comma 993 dell’unico articolo della citata legge dispone:

“Al comma 5-bis dell’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in violazione dell’obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000»”.

In altre parole dal 1 gennaio 2018 l’agente immobiliare che dovesse operare senza la necessaria copertura assicurativa sarà passibile di una sanzione economica da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 5.000.

Sino ad oggi la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa comportava la possibilità, per le singole CCIAA che avessero accertato l’infrazione, di comminare unicamente le sanzioni disciplinari del richiamo, della sospensione o della radiazione.

Il registro delle imprese della CCIAA è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente d’affari in mediazione (art. 7 e 8 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese/persone fisiche coinvolte dovranno presentare, i moduli di autocertificazione dei requisiti, oltre alla copia dell’ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali.

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporterà l’avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell’attività di mediazione oppure, per le persone fisiche iscritte nella apposita sezione speciale del REA, l’avvio del procedimento di cancellazione da tale sezione speciale.