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Immobili da rivendere o in locazione: così l’impresa recupera l’ecobonus.

La marcia indietro delle Entrate sulla legittimità della detrazione da ecobonus per gli immobili locati e gli “immobili merce” posseduti dalle imprese (risoluzione 34/ E/2020) non ha effetti solo sui contenziosi in corso ma anche sulla possibilità, per chi non ha sfruttato il bonus temendo di incorrere in un accertamento, di riappropriarsi di quanto a suo tempo rinunciato.

Vediamo i vari passaggi. Le imprese in contenzioso. Le imprese che, negli anni passati, hanno “disubbidito” (anticipando le sentenze di Cassazione del 2019) alle risoluzioni 303/E/2008 e 340/ E/2008, e hanno fruito dell’ecobonus anche su immobili costruiti per la rivendita oppure concessi in locazione, sono probabilmente in contenzioso con l’amministrazione finanziaria, dopo aver subito un recupero d’imposta.

In questi casi occorre vigilare che gli uffici adempiano all’abbandono della pretesa (indebita) come richiesto dalla risoluzione 34/E/2020, e si pone il tema del recupero delle spese di lite (articolo 44, Dlgs 546/1992). Chi, invece, non è stato accertato non ha più nulla da temere, mentre chi ha pagato in via definitiva (prima o durante il contenzioso) ha purtroppo subito un danno non più recuperabile. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Acquisti di immobili sotto il cannello del 110%.

Per le spese sostenute dal 1° luglio scorso fino alla fine del prossimo anno (2021), il bonus maggiorato del 110% spetta anche per gli interventi antisismici, compresi quelli relativi agli acquisti di immobili.

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici e la detrazione maggiorata del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione, con la quale viene stipulata una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

Si evidenzia, infatti, che per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, l’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18/07/2020 n. 180, ha elevato al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi individuati dai commi 1-bis a 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013.

Si tratta, in particolare, degli interventi antisismici che permettono di beneficiare del «sisma bonus», anche per acquisti, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013. L’aliquota del 110%, quindi, è fruibile anche per gli interventi antisismici, eseguiti dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, nonché dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

Bonus casa 110% Parte la corsa.

Tre interventi attraggono al 110% lavori soggetti da soli a bonus ridotti. La super detrazione può essere estesa a molte tipologie di interventi.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino a1 31 dicembre 2021, il decreto Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico «qualificato», cosiddetto ecobonus, che è già agevolato con le percentuali del 50-65-70-75-80-85% (le quali rimangono ancora in vigore, se non si rispetteranno i nuovi requisiti del decreto Rilancio).

I LAVORI «TRAINANTI» In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre interventi, agevolati con il super bonus del 110%: la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi.

Se viene effettuato uno di questi tre nuovi interventi agevolati al 110%, questa percentuale di detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi per il risparmio energetico «qualificato», già agevolati al 50-65 7o-75-80-85%, o all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50 per cento.

Per questo motivo, i tre nuovi interventi dell’ecobonus vengono chiamati «trainanti» rispetto agli altri (che sono invece «trainati»). (continua)

Fonte:IlSole24Ore