Monthly Archives: Marzo 2016

Doccia fredda sulle caldaie.

caldaieUn nuovo libretto d’impianto per caldaie, climatizzatori e impianti solari. A prevederlo è la normativa introdotta con il decreto del 10 febbraio 2014 del ministero dello sviluppo economico, in vigore a partire dal 15 ottobre scorso, che punta a garantire agli utenti maggior sicurezza, salubrità e igiene…….

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Fonte: Italiaoggi

SETTORE IMMOBILIARE TRA NOVITA’ FISCALI, TECNICHE E LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI FIMAA CONFCOMMERCIO.

Fimaa-Confcommercio Cesenate organizza per mercoledì 23 marzo alle 15.30, nella Sala Convegni di Confcommercio Cesena (via Giordano Bruno 118, Cesena), un incontro per affrontare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, il nuovo Ape e soprattutto le nuove convenzioni creditizie e assicurative che ha stipulato a beneficio dei propri associati. Si tratta di importanti misure di accompagnamento al credito e di garanzie per chi vende o affitta un immobile, davvero strategiche in questo periodo.

Apertura dei lavori di Corrado Augusto Patrignani, Presidente di Confcommercio Cesenate; Introduzione del presidente di Fimaa Confcommercio Cesena Pietro Corica; La Legge di Stabilità 2016: tematiche immobiliari (Notaio Vincenzo Minichini); Certificazione energetica: nuovo Ape (Ingegner Alessandro Bizzocchi); Nuove convenzioni creditizie e assicurative riservate agli associati Fimaa (dott. Paolo Fusilli).

foto di Confcommercio Cesenate.

L’umidità rientra fra i gravi vizi dell’immobile. Ne risponde l’appaltatore.

Rientrano fra i gravi vizi dell’immobile non solo quelli incidenti sulla funzionalità dell’opera, ma anche quelli costruttivi che menomano il godimento della cosa ed impediscono l’utilità cui questa è destinata.

infiltrazioniI proprietari di un immobile citano in giudizio la società costruttrice e la ditta appaltatrice dei lavori, al fine di ottenere una sentenza di condanna all’eliminazione dei vizi dell’immobile (grave umidità) ed a sostenerne i relativi costi, nonché al risarcimento dei danni subiti per il minor valore dell’immobile.

I convenuti si costituiscono eccependo la prescrizione dell’azione, e la loro carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto delle domande attoree a fronte della loro infondatezza, provvedendo alla chiamata in causa del terzo e cioè dell’architetto progettista e direttore dei lavori.

La sentenza di primo grado, dopo aver acquisito la consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, che ha appurato che la protezione delle parti strutturali dell’edificio non era stata effettuata in modo corretto, condanna l’impresa costruttrice al pagamento in favore degli attori della somma di ben trentasettemila euro.

I soci dell’impresa costruttrice, ormai liquidata, impugnano la sentenza di primo grado sostenendo che i vizi lamentati dagli attori non rientravano nel novero dei gravi vizi in virtù di quanto sancito dall’art. 1669 del codice civile, nonché l’erronea decisione in materia di decadenza e prescrizione.