Monthly Archives: Febbraio 2016

L’Esperto Risponde: “Immobile concesso in usufrutto dall’erede: chi gode delle detrazioni fiscali?”

esperto rispondeDOMANDA:

Nel caso in cui immediatamente dopo la successione l’erede decida di concedere l’usufrutto sull’immobile ereditato (dove lui stesso abita) al convivente, le rate rimanenti delle detrazioni fiscali per risparmio energetico di cui il de cuius non ha potuto usufruire, possono essere trasferite all’usufruttuario?

RISPOSTA:

La risposta al quesito posto è negativa. L’operazione proposta non è infatti possibile. Le norme attualmente vigenti in materia, che sono peraltro le stesse relative alla trasmissibilità dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero edilizio, ossia il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabiliscono infatti in modo esplicito che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Da ciò consegue che se l’erede decide di cedere l’uso dell’immobile il soggetto che si trova a subentrare in questo diritto non può godere della detrazione fiscale in parola in quanto non ha la qualifica di erede.

Il condominio non si può oppore alla raccolta differenziata porta a porta.

Il condominio è obbligato a collocare all’interno dei propri spazi condominiali i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati rispettando le ore stabilite.

riforma del condominio bUn condominio ha impugnato l’atto con cui un gestore del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune ha imposto al condominio di procedere alla collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all’interno del cortile condominiale, con l’obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore.

Il gestore, infatti, secondo il ricorrente, ha disposto la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all’interno del cortile condominiale, provvedendovi poi materialmente, a mezzo di proprio personale dipendente, a far data dal settembre successivo.

Ha lamentato che i cassonetti sono stati collocati a ridosso della parete sulla quale affacciano le finestre del centro estetico e dello studio legale, con inevitabili disagi di carattere igienico ed olfattivo (laddove gli stessi dovessero effettivamente essere utilizzati), soprattutto durante il periodo estivo. Ha lamentato inoltre che l’attuale collocazione dei cassonetti impedirebbe l’utilizzazione del posto auto ivi esistente e ridurrebbe gli spazi di manovra delle autovetture all’interno del cortile.

Il sistema del “Porta a Porta”.

Il T.A.R. (Piemonte, sent. 10 luglio 2015,n. 1169) ha osservato come la metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema “Porta a Porta”, il quale comporta il posizionamento dei cassonetti, di norma, all’interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze private, costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare all’interno della città dove è ubicato il condominio ricorrente.

Condominio: le spese straordinarie si prescrivono in dieci anni.

Il termine ridotto di cinque anni vale infatti solo per le spese condominiali fisse, come pulizia o manutenzione ordinaria.

supercondominioCome noto, le spese condominiali fisse si prescrivono in cinque anni. Rientrano ad esempio in tale categoria la pulizia o la manutenzione ordinaria dell’edificio. Diverso discorso vale, invece, per le spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione, per le quali il termine prescrizionale si amplia e coincide con quello ordinario decennale.

Basti pensare che con la recente sentenza numero 18826 del 2015, la quinta sezione civile del Tribunale di Roma ha rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da alcuni condomini avverso l’atto notificatogli dal condominio al fine di recuperare alcune somme dovute in forza dei lavori di straordinaria manutenzione effettuati sul balcone di loro proprietà.

I condomini avevano tentato di far valere il termine prescrizionale breve dei (già trascorsi) cinque anni…ma le loro richieste non hanno trovato accoglimento.

Per il giudice capitolino, infatti, il termine breve ha senso solo con riferimento a spese periodiche, che si rinnovano annualmente.