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Rifiuti, l’Iva sulla Tia è illegittima, il Fisco ora dovrà rimborsare tutti i cittadini.

cassazione 0Non può applicarsi l’Iva alla tariffa di igiene ambientale. Così le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiuso l’annosa questione dell’imposta sul valore aggiunto sulla Tia dichiarandone l’illegittimità con la sentenza n. 5078/2016 depositata ieri .

Rafforzando un principio già da tempo consolidato nella sezione tributaria, gli Ermellini hanno respinto, nel caso di specie, il ricorso della società Veritas Spa avverso la sentenza che disponeva il rimborso a un cittadino della somma di euro 67,36 per l’Iva applicata alla Tia.

In sostanza, si legge in sentenza, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cfr. art. 49, d.lgs. n. 22/1997), non può essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente.

In altre parole, la Tia è una tassa e dunque non si applica l’Iva, che la Veritas dovrà restituire ai cittadini. Ma la sentenza obbliga, di fatto, tutti i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme sottratte ai clienti.

Secondo un recente calcolo, il Fisco dovrà rimborsare circa un miliardo di euro a milioni di famiglie che hanno pagato l’Iva sulla Tia a partire dalla sua istituzione nel 1999.

Si parla di cifre modeste prese singolarmente (il rimborso della sentenza è ad esempio di poco più di 67 euro) ma che messe insieme formano una cifra enorme che riguarda tutti gli italiani che hanno pagato il servizio di igiene urbana attraverso la Tia. Fatta eccezione per le imprese che invece hanno potuto detrarla in questi anni e che quindi dovrebbero essere escluse dai rimborsi.

Rimborsi che dovrebbero avvenire anche automaticamente, evitando contenziosi, restituendo, magari, direttamente, le somme indebitamente pagate nelle bollette. Rimane, comunque, il nodo degli interessi. Andrà capito chi dovrà restituire gli interessi maturati su questi prelievi operati dai gestori del servizio di igiene urbana e che i cittadini italiani sono stati costretti a pagare.

Fonte: StudioCataldi.it

 

Dalla caldaia ai sanitari ecco cosa si può detrarre dalle tasse.

agenzia entrateCon la circolare 3/E del 2 marzo 2016, lAgenzia delle entrate, interpellata dai centri di assistenza fiscale, ha tentato di fare chiarezza sul complesso mondo delle spese detraibili.

Pertinenze.

Innanzitutto, si è chiarito cosa debba intendersi per pertinenza, con la precisazione che il vincolo pertinenziale con due unità immobiliari distinte, purché costituito validamente, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. A tal fine è però necessario tenere conto della percentuale di possesso della pertinenza.

Per quanto riguarda, invece, il recupero del patrimonio edilizio abilitativo, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione va individuato tenendo conto delle unità immobiliari abitative che la pertinenza serve: il limite dei 96mila euro, infatti, si applica su ogni unità immobiliare.

Sanitari.

Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le spese sostenute per cambiare la vasca con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia non sono agevolabili ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir (in quanto trattasi di manutenzione ordinaria), né come interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche (in quanto non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla legge n. 13/1989 e dal d.m. n. 236/89).

I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme?

Per l’incendio di un cassonetto ne risponde la società ch gestisce la nettezza urbana per omessa custodia dei cassonetti posizionati troppo vicini ad un’abitazione

cassonettiIl fatto. La proprietaria di un negozio di abbigliamento cita in giudizio la società che gestisce la nettezza urbana ed il comune sostenendo di aver subito ingenti danni a causa dell’incendio di due cassonetti posizionati a ridosso della sua abitazione e del servizio commerciale, ed a tal fine ne chiede l’integrale risarcimento.

La proprietaria nell’atto di citazione chiariva che:

  • i danni si erano verificati a fronte della mancata collocazione dei cassonetti in questione negli appositi spazi loro riservati, e della loro incauta posizione a ridosso del portone della sua abitazione e della saracinesca del suo negozio,
  • aveva fatto precedere l’instaurazione del giudizio da un accertamento tecnico preventivo al quale era stato chiamato a partecipare anche il Comune, successivamente estromesso dal giudice procedente che accoglieva il difetto di legittimazione passiva sollevato dall’ente.

Dopo l’estromissione del comune nel giudizio di primo grado si costituisce, quindi, solamente la società responsabile del servizio di nettezza urbana che contestava qualsiasi responsabilità in merito all’accaduto, provvedendo alla chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa.