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Casa, tutti i bonus per il 2017.
Le opportunità: dalla ristrutturazione, all’efficientamento energetico all’adeguamento antisismico: ecco le opportunità.
I bonus saranno attivi a partire dal 1 gennaio. Novità importanti anche per quanto riguarda mobili ed elettrodomestici.
IL FATTO. Chi ha avviato o intende avviare lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico o adeguamento antisismico potrà beneficiare di una serie di incentivi statali introdotti dalla “Legge di Stabilità”.
Grazie alla recente approvazione, sono tanti i bonus su cui il prossimo anno si potrà contare per effettuare interventi di recupero edilizio, adottare misure antisismiche e migliorare l’efficienza energetica della propria casa.
Dai mobili agli elettrodomestici, ecco tutti i bonus 2017. Ecobonus innanzitutto, anche per il prossimo anno, resta in vigore l’Ecobonus, ovvero una detrazione fiscale Irpef/Ires del 65% sulle spese sostenute per affrontare determinati lavori volti a migliorare l’efficienza energetica di edifici già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
Contratto non registrato, affitto non dovuto.
Se il contratto di locazione non è registrato, il conduttore non deve pagare l’affitto: il negozio concluso, infatti, è nullo.
Questo è quanto sancito dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 25503/2016 depositata il 13 dicembre, accogliendo il ricorso di una donna avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello l’aveva invece condannata a corrispondere comunque il canone.
Per il giudice del merito, infatti, il contratto dovrebbe ritenersi solo inefficace.
La Cassazione, nel ribaltare tale interpretazione, si è ancorata al dato letterale dell’articolo 1, comma 346, della legge numero 311/2004 che stabilisce chiaramente che “i contratti di locazione (…) sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Pegno, che cos’è, come si costituisce.
Il pegno è un contratto reale che mediante la consegna di una cosa mobile serve a costituire una garanzia reale in relazione all’adempimento di un’obbligazione.
Il pegno, dunque, costituisce un diritto reale di garanzia su cosa altrui.
Si parla di contratto reale, in quanto a differenza dei contratti ad effetti traslativi (art. 1376 c.c.), esso si perfeziona con la consegna della cosa oggetto del pegno.
Quanto alla cosa oggetto della garanzia, è bene mettere in evidenza che la stessa dev’essere una cosa mobile o comunque diritti essa inerenti.
Tali conclusioni sono tratte principalmente dall’art. 2784 c.c., rubricato Nozione, che recita:
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno, i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.