Monthly Archives: Luglio 2021

FONDO PRIMA CASA: BONUS PER GIOVANI UNDER 36.

Una delle novità introdotte dal decreto Sostegni bis, pubblicato lo scorso 25 maggio, ha stabilito che le domande per ottenere il bonus prima casa per i giovani under 36 anni possono essere inoltrate fino al 30 giugno 2022.

Le domande per ottenere la garanzia di Stato sull’80% della quota capitale del mutuo per la prima casa vanno presentate dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis, quindi dallo scorso 24 giugno, per dare tempo alle banche e ai gestori di adeguare la contrattualistica e la modulistica alle nuove disposizioni.

COSA PREVEDE IL BONUS. La misura contenuta nel decreto Sostegni bis prevede che anche i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, i quali decidono per l’acquisto della prima casa e hanno un Isee che non supera i 40mila euro annui, anche senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, ottenendo di fatto un prestito dalla banca per un importo pari all’80% del prezzo della casa garantito dallo stato.

Lo Stato per questa fascia giovanile, azzera le imposte sulla compravendita, sia quando questa avviene da un privato che da una ditta di costruzioni.

COME FUNZIONA. Per chi compra da un privato, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano soltanto da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro). Invece, per chi compra da una società di costruzioni (ossia nelle compravendite soggette ad Iva) non si pagheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale; restano, come sopra, da pagare il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). (continua)

Fonte:L’Eco

Infiltrazioni in condominio: paga anche il danneggiato.

giovane donna disperata per infiltrazione acqua in casa condominio

Per la Cassazione, il diritto al risarcimento per mancata manutenzione delle parti comuni non esonera il condomino dal partecipare alle spese di riparazione delle stesse.

Danni da omessa manutenzione di parti comuni del condominio.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall’omessa manutenzione di parti comuni del condominio non esonera il condomino danneggiato dall’obbligo di partecipare alle spese di riparazione delle stesse. Questo in sintesi il principio contenuto nell’ordinanza della Cassazione n. 18187/2021.

Nella vicenda, una S.r.l, proprietaria del piano terra di un edificio condominiale, subisce dei danni a causa della mancata manutenzione del lastrico solare, costituente corte interna dell’immobile. Nell’agire in giudizio chiede quindi la condanna del Condominio a rimborsarle le spese sostenute per la riparazione dei danni e a risarcirle i danni.

Il Tribunale accoglie le richieste della S.r.l, condannando il Condominio a rifondere le spese sostenute da parte attrice e a risarcirla dei danni subiti. La Corte di Appello però, pur confermando la condanna del Condominio, nella motivazione dispone che “nel riparto interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all’art. 1226 c.c.” (continua)

Fonte:StudioCataldi