Daily Archives: 26 Ottobre 2021

Superbonus e facciate: ecco come affrontare le scadenze di fine anno.

I bonus edilizi presentano una serie di scadenze con cui i contribuenti (al netto di eventuali proroghe) devono provare a fare i conti, per capire come affrontare e schivare le trappole del calendario, in un momento reso ancora più difficile dalla difficoltà di reperire i materiali per i lavori.

Parte la corsa contro il tempo per vendere il credito alla banca. Tempi stretti. Per scegliere questa opzione o lo sconto in fattura parziale vanno prima effettuati e pagati i lavori, predisposte le relative asseverazioni e inviate le comunicazioni all’Enea. In caso di mancata proroga del super bonus del 110%, in discussione in questi giorni nella legge di Bilancio 2022, per esercitare l’opzione di cessione del credito a terzi (per esempio, la banca) o lo sconto in fattura parziale, scatta una corsa contro il tempo per effettuare e pagare i lavori agevolati. l

Per le villette il termine è ora il 30 giugno 2022. Per predisporre le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea ci sono 90 giorni dal Salo dalla fine lavori. Per il super sisma bonus va presentata al Comune l’asseverazione. Peri privati se si vuole fruire della detrazione in dichiarazione basta il pagamento, gli altri adempimenti sono posticipabili. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Infiltrazioni: quando il condomino è contemporaneamente danneggiato e danneggiante.

giovane donna disperata per infiltrazione acqua in casa condominio

Infiltrazioni in condomino, il danneggiato deve pagare i danni derivanti dalla omessa manutenzione delle parti comuni.

Danno derivante da omessa manutenzione delle parti comuni.

Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.

Questo principio è stato reso dalla Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, con l’ordinanza n. 18187/2021, con la quale è stata confermata la decisione della Corte di Appello di Catania.

Il fatto

La Corte di Appello di Catania, si è espressa sull’appello proposto da una società di impianti sportivi alberghieri nei confronti del condominio annullando la delibera assembleare del 21 settembre 2012, impugnata ex art 1137 c.c.

Tale delibera aveva ripartito la spesa occorrente per risarcire i danni subiti dalla porzione di proprietà esclusiva della società a causa dell’omessa manutenzione di una corte comune, danni accertati con sentenza resa dal Tribunale di Catania. (continua)

Fonte:StudioCataldi