Monthly Archives: Dicembre 2021

Il condomino distaccato dal riscaldamento non paga le spese di consumo.

termosifone con modello casa

Il condomino distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato è tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione dell’impianto, di messa a norma e conservazione.

Spese di riscaldamento in condominio

Il condomino distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato è tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione dell’impianto, di messa a norma e conservazione.
Il condominio deve restituire le somme a titolo di consumo poste a carico della condomina che si è distaccata dal riscaldamento centralizzato.
Questo è quanto deciso dal Tribunale di Roma con la Sentenza n. 18733 del 30 novembre 2021.

Il fatto.

Una condomina impugnava la delibera assembleare che gli negava il diritto al distacco dall’impianto di riscaldamento. La stessa delibera aveva anche approvato il consuntivo del riscaldamento, ponendo a carico della condomina le somme a titolo di consumo. (continua)
Fonte:StudioCataldi

 

Dal 2030 case nuove a zero emissioni.

Il piano di Bruxelles. Compravendite senza vincoli. In Italia 9 milioni di edifici sono fuori dai target europei.

Nessun ostacolo dalla Ue alla compravendita di immobili ad alto impatto energetico: lo hanno detto le autorità di Bruxelles nel presentare il piano energia che incentiva il biometano e l’idrogeno; dal2040 stop a caldaie a gas.

Dal 2030 le nuove case saranno a emissioni zero (i nuovi edifici pubblici dovranno esserlo dal 2027): è il pilastro della proposta della Commissione. In caso di ristrutturazioni, vengono proposti nuovi standard minimi di prestazione energetica, che richiedono che il15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro sia aggiornato dalla categoria G.

In Italia 9 milioni di immobili, su i 12,2 milioni, non sono in grado di garantire le performance richieste. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

 

Vendita immobile e obbligo di comunicare all’amministratore la variazione dei dati.

uomo in una piccola casa

Nessuna violazione di legge è configurabile in capo all’amministratore di condominio per la omessa convocazione dell’acquirente alle assemblee.

Omessa convocazione assemblea: i fatti

La proprietaria di un immobile facente parte di un Condominio sito in Napoli chiedeva l’annullamento di due delibere assembleari per l’omessa convocazione delle stesse. Si costituiva il Condominio che non contestava il fatto dell’omessa convocazione.

Però si difendeva adducendo quale giustificazione, la mancata incolpevole conoscenza da parte dell’amministratore del trasferimento della proprietà dell’immobile in favore dell’attrice.

Il Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 1351 emessa l’11 novembre 2021, ha rigettato la domanda attorea.

Anagrafe condominiale e comunicazione variazione dei dati

L’art. 1130 c.c. pone a carico dell’Amministratore l’obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Stabilisce altresì che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni”. (continua)

Fonte:StudioCataldi