Corte di Cassazione, sentenze.

corte cassazioneSentenze Cassazione.

Qui di seguito potrete consultare alcune delle ultime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, utili per un arricchimento della vostra formazione professionale.

Limiti all’installazione del nuovo ascensore.

 Il singolo condominio ha la facoltà di far installare un  ascensore nella tromba delle scale a propria cura e spese ponendolo a disposizione degli altri condomini. Tuttavia, l’innovazione su parte di uno spazio comune non deve rendere inservibile l’area all’uso degli altri condomini. (Corte d’appello di Roma sezione IV civile, sentenza del 9 novembre 2012 n. 5582)

Legittimo pagare lavori diversi dal preventivo.

E’ valida la delibera dell’Assemblea condominiale che, con la maggioranza dei voti, decide di provvedere al pagamento delle spettanze richieste dalla ditta appaltatrice anche in presenza di una lieve differenza tra le opere preventivate e quelle eseguite. Le ragioni di opportunità della scelta si possono ravvisare nella necessità di evitare spese prevedibilmente superiori per l’avvio di un contenzioso. (Corte di Cassazione,sezione IV civile, ordinanza del 27 dicembre 2012 n. 23937)

Clausola risolutiva nel contratto di affitto.

Nel caso in cui il locatore si sia avvalso della clausola risolutiva espressa, il giudice non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell’inadempiento del conduttore, avendo le parti preventivamente valutato che l’innovazione o la modifica dell’immobile locato comporta alterazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza del 20 dicembre 2012 n. 23624)

Convocazione ricevuta almeno 5 giorni prima.

Il tema di Condominio, la disposizione del sesto comma dell’art. 1136 del Codice Civile, secondo il quale l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha diritto di intervenire in assemblea, e deve quindi essere messo nelle condizioni di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, così come previsto dall’ultimo comma dell’art.66, ma anche ricevuto dal destinatario nel termine ivi previsto ( almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza).  (Tribunale di Genova, sezione III civile, sentenza del 24 ottobre 2012 n. 3428)

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

One Response to Corte di Cassazione, sentenze.

  1. Giuseppe ha detto:

    Tutti i giudici dei tribunali italiani devono attenersi alle leggi?
    Perchè i giudici di potenza giudicano non conforme a quelli di Genova per delibere nulle per aver l’amministratore convocato l’assemblea dei condomini tre giorni prima delle deliberazioni, quindi meno dei cinque giorni previsti dalla legge.Grazie saluti pippo

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