Corte di Cassazione, le sentenze….

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Cassazione.  Condominio, sottosuolo proprietà condivisa.

Lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprietà comune, tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e che quest’ultimo svolge una funzione di sostegno per la stabilità dell’edificio.Ne deriva che il condominio, che ne abbia fatto un uso esclusivo, deve reintegrare gli altri comproprietari nel pieno possesso del suolo e del sottosuolo e ripristinare lo  stato dei luoghi. (Corte d’appello di Roma, sez. IV civile, sentenza n. 5831 del 21 novembre 2012)

Il rispetto per l’uso altrui del bene comune.

In materia condominiale, l’uso della cosa comune a opera del condominio, può avvenire sia secondo la destinazione usuale della cosa stessa, sia in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre però, nell’ambito della normale destinazione della cosa e senza alterazione del rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni concorrenti attuali e anche potenziali di tutti i comproprietari.(Corte d’appello di Roma, sez. IV civile, sent. n. 5835 del 21 novembre 2012)

Disdetta di locazione, vale la raccomandata.

La disdetta del contratto di locazione intimata dal conduttore è un atto unilaterale ricettizio in relazione al quale è necessaria la prova che essa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario. Nell’ipotesi di invio per raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, la prova coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza e non con il momento in cui la raccomandata fu consegnata.(Tribunale di Bologna, sez. II civile, sent. n. 3195 del 13 dicembre 2012)

Spese in parti uguali per scarichi e fognature.

In tema di condominio, le fognature, i canali di scarico e simili sono deputati a preservare l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua e rientrano, per la loro funzione, tra le cose comuni. Ne consegue che le spese per la loro conservazione sono soggette alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell’art. 1123 del Codice Civile.(Cassazione, sez. II civile, sent. n.64 del 3 gennaio 2013)

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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