Compravendite. Avvisi senza l’atto allegato, rettifiche a rischio

compravenditeLa Cassazione dice la sua sulle rettifiche fiscali sulle compravendite immobiliari. Negli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro effettuati secondo il criterio comparativo, cioè facendo riferimento ai trasferimenti similari avvenuti non oltre il triennio precedente, è obbligatorio allegare l’atto di compravendita richiamato e non riconosciuto dalla parte. In mancanza di tale adempimento, l’atto impositivo è nullo.

Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3262/2013 depositata lo scorso 11 febbraio. Questa pronuncia produce effetti notevoli, in quanto è prassi oramai consolidata  dagli Uffici Finanziari non allegare agli avvisi di rettifica gli atti richiamati in motivazione utilizzati come riferimento.

L’art. 51 del Testo sul Registro prevede la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di rettificare il valore degli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, facendo riferimento ai trasferimenti immobiliari similari, anteriori di non più di 3 anni alla data dell’atto. Questa metodologia è la più diffusa per eseguire le rettifiche immobiliari ai fini del registro. Gli uffici, in sostanza, motivano i propri atti impositivi prendendo in considerazione altre compravendite similari avvenute negli ultimi tre anni, ad un prezzo più elevato rispetto a quello dichiarato nell’atto rettificato.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la motivazione dell’avviso di rettifica si limita a richiamare la compravendita presa a riferimento (atto pubblico), indicandone gli estremi e il repertorio ma senza allegare alcun atto. La Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, asserisce che l’avviso di rettifica così motivato, in assenza dell’allegazione dell’atto pubblico richiamato, è nullo. Richiamando l’art. 52, comma 2 bis del Testo sul Registro nel quale è stabilito che, in armonia con quanto previsto nello Statuto del Contribuente, “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama” pena la nullità della rettifica.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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