Cassazione. Sentenze casa

corte di cassazioneCondomino assente e impugnazione.

“In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condòmino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’Assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga.”  Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 29386/11, inedita, che ha anche precisato che soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione,“iurius tantum”, di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civile e non già del mancato esercizio., da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.

Divorzio a casa coniugale.

“In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può disporsi l’assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile”.  Nella fattispecie, la Suprema Corte con sentenza n. 23621/11, inedita, ha cassato la sentenza che aveva disposto l’assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante , pur in mancanza di prova, tra l’altro, dell’autonomia della restante parte dell’abitazione familiare.

Conduttore e mobili della cosa locata.

Importante principio fissato con sentenza n. 36897/11, inedita, dalla Cassazione a proposito di una questione frequentemente ricorrente in fatto, ma che non risulta precedentemente affrontata dalla Suprema Corte. “Sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.11 del Codice Penale, qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell’uso dei beni presenti nell’immobile locato è l’obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto”.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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