Valutazione dei rischi anche per gli studi professionali

Dal 1° giugno il nuovo documento standardizzato si applica anche a piccole imprese e professionisti. La possibilità di ricorrere alle autocertificazioni scade il 31 maggio

valutazione rischiLe nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi, introdotte con il Dm 30 novembre 2012, opereranno dal 1° giugno. Riguardano i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (micro imprese), ma possono farvi ricorso anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (mini imprese).

Campo di applicazione 
Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), fermo restando i limiti numerici sopra indicati, si applica alla generalità dei datori di lavoro, secondo la definizione data dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Testo unico il quale lo identifica nel soggetto titolare del rapporto di lavoro, o in quello che ha la responsabilità dell’attività o dell’unità produttiva, includendo quindi anche il titolare dello studio professionale. Ciò scaturisce anche dal contenuto del Ccnl di categoria del 29 novembre 2011 e dal successivo accordo del 31 gennaio 2012.

Gli studi professionali 
L’accordo è applicativo del citato Testo unico ed è rivolto alla sicurezza non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in questo contesto organizzato. Pertanto, per l’identificazione della tipologia del datore di lavoro (con riferimento ai limiti numerici) occorre tener conto anche dell’accordo.

Micro imprese 
Le procedure standardizzate devono essere obbligatoriamente attuate dalle micro imprese, in quanto l’eventuale autocertificazione già elaborata avrà efficacia fino al 31 maggio. Poiché la legge fa riferimento all’autocertificazione, ne deriva che lo stesso datore di lavoro che non si sia avvalso di questa facoltà o deroga, ma abbia sin dall’inizio attuato la procedura ordinaria per la valutazione dei rischi e redatto il relativo documento integralmente nei termini stabiliti dagli articoli 17, 28 e 29 del Testo unico, non dovrà necessariamente rielaborare tale documento secondo le procedure standardizzate in questione, fermi restando gli aggiornamenti allorché se ne presentino le condizioni.

Lo schema delle procedure 
Secondo lo schema della procedura standardizzata contenuta nel citato Dm 30 novembre 2012, il documento dovrà riportare la descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni, l’individuazione dei pericoli presenti in azienda, nonché la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. In questo ambito dovranno essere identificate le mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati, in relazione ai pericoli individuati, nonché l’individuazione degli strumenti informativi di supporto, per l’effettuazione della valutazione dei rischi (esempio: registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, liste di controllo, eccetera). La valutazione dovrà riguardare tutti i pericoli individuati in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronti tecnici; in loro assenza opererà mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda, norme tecniche, istruzioni d’uso e manutenzione, eccetera. Alla valutazione dei rischi dovrà seguire l’individuazione delle adeguate misure di prevenzione protezione; ove non risulti che queste misure siano state attuate, il datore di lavoro dovrà provvedere con provvedimenti immediati. Il documento dovrà infine contenere la definizione del programma di miglioramento, prevedendo l’individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e delle procedure per l’attuazione di tali misure. Le nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi, introdotte con il Dm 30 novembre 2012, opereranno dal 1° giugno. Riguardano i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (micro imprese), ma possono farvi ricorso anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (mini imprese). 

Fonte Sole 24 Ore Articolo di Luigi Caiazza

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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