Monthly Archives: Novembre 2013

Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”.

Il fatto. A distanza di tre anni dalla risoluzione del contratto per la fornitura di energia elettrica ed il passaggio ad altra compagnia, un condominio si vedeva recapitare, nell’arco di circa due mesi, due distinte fatture, indicate “di conguaglio” e recanti importi di gran lunga più elevati rispetto alle fatturazioni ordinarie.  La situazione risultava peraltro complicata dal fatto che, nel frattempo, i condomini erano cambiati dagli originari presenti al momento dei presunti consumi: la ripartizione dei costi diventava quindi impossibile.

bollette elettricheA fronte delle contestazioni mosse dall’amministratore di condominio, la società ex fornitrice si limitava a “scaricare” sostanzialmente la responsabilità del ritardo sull’effettivo distributore, che ha cinque anni per fornire i dati relativi agli ultimi consumi rilevati. (Si rammenta che spetta di norma all’impresa di distribuzione il compito di eseguire la lettura dei contatori: pertanto, in caso di cambio di gestore, il distributore, qualche giorno prima del passaggio effettivo tra i due gestori, effettua la lettura, per consentire appunto al vecchio venditore di elettricità di emettere l’ultima bolletta.)

Il condominio citava allora in giudizio l’ex fornitore, lamentandone la violazione del dovere di buona fede e di lealtà, che, come ripetutamente asserito dalla Suprema Corte, «deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase» (Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15476). La condotta tenuta al contrario dalla società ex fornitrice si concretava, in definitiva, in un «abuso del diritto».

La società convenuta, di contro, sollevava in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in virtù di quanto espressamente stabilito in una delle clausole contrattuali (che fissava quale giudice competente il Foro di Roma); nel merito, opponeva il proprio diritto, appunto, a fatturare, entro i termini quinquennali di prescrizione, i corrispettivi dovuti in relazione al consumo di energia effettuato dal cliente nella misura ed entro i termini comunicati dal distributore competente per territorio.

La soluzione. Il giudice, accogliendo la pretesa del condominio, ha annullato le due fatture emesse a conguaglio: la società ex fornitrice non solo non ha concretamente giustificato il ritardo della richiesta di pagamento,  producendo in giudizio le fatture di trasporto dell’energia dell’effettivo distributore, ma non ha neppure fornito  la prova dell’effettivo maggior consumo addebitato al condominio.

Il condominio-consumatore e la tutela a fronte di clausole vessatorie. Nella sentenza in commento il giudice conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti […]. Ne consegue che, poiché i condomini vanno senz’altro considerati dei consumatori, essendo persone fisiche che agiscono […] per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall’amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge si applicano gli artt. 1469 bis e ss. c.c.» [ora cd. Codice del consumo] (Cass. civ., 24 luglio 2001, n. 10086).

Il giudice rigetta dunque l’eccezione di incompetenza territoriale, e ribadisce il principio ugualmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nelle controversie tra un consumatore ed un professionista, riconosce la competenza territoriale esclusiva – ex art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c. – al giudice del luogo nel quale il consumatore risiede o ha eletto domicilio, dovendo presumersi vessatoria la clausola contrattuale – come appunto asserito dalla società convenuta nel caso di specie – che stabilisca un diverso criterio di individuazione del giudice competente (Cass. civ., 10 giugno 2011, n. 12872).

La presunzione di applicabilità del c.d. foro del consumatore può essere superata dal professionista, il quale provi «l’esistenza di una specifica, seria ed effettiva trattativa tra le parti sul punto» (Cass. civ., 20 agosto 2010, n. 18785), ma, nella controversia in questione, nulla sul punto è stato provato.

A fronte di una situazione di “oggettivo svantaggio”, i diritti vantati devono essere rigorosamente provati. Nel caso di specie, come detto, la società convenuta non ha prodotto in giudizio le fatture di trasporto del distributore, che avrebbero dato prova sia delle date di ricevimento delle medesime, giustificando di conseguenza, in modo adeguato e concreto, il ritardo dell’invio delle bollette contestate, sia degli ulteriori consumi non fatturati in precedenza.

È dunque mancata una rigorosa prova del diritto di credito vantato dalla società ex fornitrice, né la medesima è stata capace di difendersi efficacemente dall’accusa di abuso del diritto laddove la facoltà di fatturare a distanza di un considerevole lasso di tempo pone comunque il condominio in una posizione di evidente svantaggio ed inferiorità.

(Giud. Pace Milano, 11 ottobre 2013, n. 112149)

Fonte:http://www.condominioweb.com


Rassegna Stampa del 22 Novembre 2013

 

 

Rassegna di Venerdì 22 Novembre 2013

 

Testata Data Pagina Sommario
Immobiliare – Aziende
Sole 24 Ore 22/11/2013 37 Calcio e finanza – As Roma, arriva il socio cinese Hna
Sole 24 Ore 22/11/2013 41 Starfin – Previsto un 2013 con conti in rialzo
Il Mondo 27/11/2013 18 Generali va al gioco delle Torri
Il Mondo 27/11/2013 16 Kiton a palazzo Ferré
Immobiliare – Scenario
Italia Oggi 22/11/2013 35 Congresso del notariato – II mattone traino della ripresa. Mistretta: dal 2006 ad oggi fatturati dimezzati
Il Fatto Quotidiano 22/11/2013 6 Immobili. La società dei tagli paga l’affitto
Corriere della Sera – ed. Milano 22/11/2013 1 Case popolari, notte in tenda «per risvegliare il sindaco»
Il Giornale (Milano) 22/11/2013 4 La notte bianca degli sfrattati: «Comune sveglia»
IlGiornoMilano 22/11/2013 8 Ultimatum dei sindacati a Pisapia: «Sulla casa si deve cambiare rotta»
Repubblica Milano 22/11/2013 9 Stop al prestito per il pagamento degli stipendi Aler
CronacaQui – ed. Torino 22/11/2013 13 II grattacielo della Regione come il nuovo Ground Zero
CronacaQui – ed. Torino 22/11/2013 13 La casa adesso strizza l’occhio all’ambiente A Restructura l’edilizia “eco” e sostentile
GiornaleBrescia 22/11/2013 41 Ristrutturiamo – Un «Concerto» di proposte per investire nel mattone
Il Gazzettino 22/11/2013 15 Sindaci mobilitati contro il Piano casa
Corriere del Veneto – ed. Venezia Mestre 22/11/2013 1 Sindaci leghisti contro la Lega Rischia il nuovo Piano casa
Il Mattino 22/11/2013 19 Case, rallenta il calo delle vendite
Corriere Fiorentino 22/11/2013 2 La famiglia cambia abitudini: meno spese, fuga dal mattone
Repubblica Roma 22/11/2013 11 Mercato immobiliare in aumento la vendita di case
Il Mondo 27/11/2013 54 Se Miami Beach è ancora un posto al sole
Financial Times 22/11/2013 16 BR Properties sells warehouses to pay down debt
Financial Times 22/11/2013 16 Asia funds bag M&S HQ in move on London
FrankAllgem 22/11/2013 41 Preisrutsch in Italien wird wahrscheinlicher
Immobiliare – Normativa
Sole 24 Ore 22/11/2013 1 Incertezze fiscali – Acconti di novembre, l’inevitabile rinvio
Sole 24 Ore 22/11/2013 1 Le vie della ripresa – Privacy, redditometro da ristrutturare
Sole 24 Ore 22/11/2013 1 Le vie della ripresa – Rinviato ancora lo stop all’Imu 2013
Sole 24 Ore 22/11/2013 10 Le vie della ripresa – Gli acconti fiscali slittano al 10 dicembre
Sole 24 Ore 22/11/2013 14 L’operatività – Stop completo all’utilizzo delle medie Istat

La casa Domotica

casa domoticaIl vocabolo è un neologismo derivante dal francese “domotique” che, a sua volta, costituisce l’unione di “domos” (che in greco significa “casa”) e di “informatique” (“informatica”).

L’applicazione dell’informatica permette l’automazione dell’ambiente domestico, in modo assolutamente non invadente. Tale innovazione, nata negli anni ’70, consente di integrare tutte le varie componenti presenti all’interno della casa: dispositivi elettronici, elettrodomestici, sistemi di comunicazione e di controllo. Insomma, una vera e propria rivoluzione in abito di gestione ed economia domestica che, oltre ai vantaggi pratici in termini di comodità d’uso, corrisponde ad un risparmio energetico del 20-30%.

Senza contare, poi, il notevole risparmio di tempo che, nel nuovo millennio, sta diventando una risorsa sempre più preziosa. L’introduzione di sistemi di antifurto integrati al controllo delle luci e del riscaldamento/condizionamento, ad esempio, rappresenta un’ottimizzazione delle risorse energetiche, poiché è in grado di adattare la temperatura e l’illuminazione dei vari ambienti all’effettiva presenza di persone negli stessi.