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Rassegna Stampa Fimaa dell’ 8 maggio 2014
Rassegna di Giovedì 8 Maggio 2014 |
Bonus prima casa: la separazione non è causa di forza maggiore.
La decadenza dalle agevolazioni fiscali può essere impedita solo da eventi oggettivi, imprevedibili e inevitabili e non da meri motivi soggettivi come le liti fra coniugi.
La separazione coniugale non evita la perdita del beneficio, se il contribuente ha ceduto l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” entro il quinquennio e non ha provveduto a un nuovo acquisto entro l’anno successivo.
È il principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 8620 dell’11 aprile.
Il fatto.
La controversia con il contribuente nasce a seguito della notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
La pretesa fiscale nasce a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di acquisto della prima casa, per alienazione del bene entro il quinquennio dall’acquisto, in assenza di nuova compravendita entro l’anno successivo. Il contenzioso tra le parti vedeva il contribuente vittorioso sia in primo grado sia in secondo grado.
I giudici di secondo grado, confermando la decisione assunta dalla Ctp, annullavano l’avviso di liquidazione emesso nei confronti del contribuente sulla base di due ragioni.
In primo luogo, la Ctr riteneva che l’ufficio fosse decaduto dall’azione impositiva, avendo notificato l’avviso di liquidazione oltre il termine triennale di cui all’articolo 76, comma 2, Dpr 131/1986. In secondo luogo, l’avvenuta separazione coniugale tra i coniugi dovrebbe considerarsi causa di forza maggiore per il mancato riacquisto di altro immobile a uso abitativo entro il quinquennio di riferimento.
L’Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza dei giudici tributari, ricorre in Cassazione, sotto il profilo della violazione della legge. Secondo l’ente impositore, la Ctr avrebbe negato l’operatività della proroga biennale dei termini di rettifica e liquidazione recata dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 1, della legge 289/2002.