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Il mancato isolamento acustico di un immobile fa scattare l’azione per gravi difetti.

Il mancato isolamento acustico di un immobile rientrano nel novero dei gravi difetti costruttivi disciplinati dall’art. 1669 del codice civile e, se pregiudicano il godimento e l’utilizzazione delle unità abitative, legittimano l’esercizio dell’azione nei confronti dei soggetti responsabili.

isolamento acusticoPrima di soffermarsi sulla vicenda giunta al vaglio del Tribunale di Roma, è bene dedicare qualche breve cenno alla gravi difetti costruttivi disciplinati dall’art. 1669 del codice civile. L’art. 1669 del codice civile rovina e difetti di cose immobili stabilisce che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia

In pratica tale norma stabilisce tre aspetti:

1. che se entro dieci anni dalla realizzazione di un immobile si manifestano gravi difetti dell’opera l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente (In tema di gravi difetti dell’opera si segnala fra le pronunce più recenti Trib. Grosseto, 01-08-2015 che include nella nozione di grave difetti anche le carenze costruttive);

2. La denunzia del committente deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta del vizio;

3. E il diritto del committente ad instaurare ad esempio la relativa azione giudiziaria volta ad accertare le responsabilità ed ad ottenere il risarcimento dei danni patiti si prescrive entro un anno dalla denunzia. (sui tre termini previsti dall’art. 1669 c.c. vedasi: Trib. Ivrea, 03-06-2015)

Il caso. I proprietari delle singole unità immobiliari di un edificio citano in giudizio la società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, il progettista, il direttore dei lavori nonché i tecnici incaricati di redigere la relazione sui requisiti acustici dell’immobile al fine di ottenere una sentenza di condanna per il risarcimento dei danni derivanti dai gravi difetti dei loro immobili scaturenti dal mancato isolamento acustico e dal mancato rispetto dei parametri previsti dal DPCM del 5.12.1997.