Daily Archives: 3 Giugno 2016

Acquisto di un immobile concesso in comodato.

L’acquirente un immobile non può vedere pregiudicato il suo diritto di godimento, quando l’immobile è occupato dal comodatario in virtù di accordo intercorso, in precedenza, fra quest’ultimo ed il venditore.

nuda proprietàIl fatto. L’acquirente di un immobile cita in giudizio il Comune di Roma chiedendo a quest’ultimo il rilascio dell’immobile concesso in comodato dal suo dante causa (venditore), ribadendo l’inopponibilità nei suoi confronti del contratto di comodato anche in ragione della scadenza dello stesso.

In primo grado il Tribunale ha respinto le richieste dell’attore (acquirente) condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.

L’acquirente, però, ricorre in appello e il relativo giudizio si conclude con la riforma della sentenza di primo grado e con la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni sopportati dall’acquirente nell’arco temporale che va dalla lettera con la quale l’acquirente comunica la propria volontà di voler disporre dell’immobile acquistato, fino al momento dell’effettivo rilascio dell’immobile da parte del comodatario.

L’acquirente ricorre in Cassazione sostenendo l’inopponibilità nei suoi confronti del contratto di comodato stipulato dall’alienante rilevando, per questo, che: