È mobbing immobiliare stressare l’inquilino per cacciarlo di casa.

Indurre l’inquilino a liberare l’immobile, mettendolo sotto stress continuo tramite una serie di azioni giudiziarie, può configurare “mobbing immobiliare“. È questo quanto si ricava dalla sentenza n. 5044/2017, depositata oggi dalla Cassazione, che ha accolto parzialmente il ricorso di un conduttore, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.

L’uomo ricorreva avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva proposta avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa nei suoi confronti. Sul punto, neanche di fronte agli Ermellini, il conduttore trova conforto (né per le altre doglianze ritenute inammissibili), ma quanto alla domanda di danno da mobbing immobiliare avanzata contro il locatore, piazza Cavour gli dà ragione.

L’uomo prospetta una condotta di mobbing immobiliare, consistente “nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari ‘per cacciare gli inquilini’ allo scopo di sfruttare meglio l’immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica” e denuncia tutta una serie di azioni da parte del proprietario finalizzate a risolvere il contratto di locazione, oltre ad “una simile serie di azioni giudiziarie” nei suoi confronti, “tutte infondate e temerarie” e costituenti “indebita e scorretta forma di pressione” sullo stesso, “costretto a subire un pesante stato di stress.

Condotte finalizzate evidentemente secondo il ricorrente “al solo scopo di convincere il conduttore a rilasciare l’immobile mettendolo “praticamente sempre sotto perenne minaccia di sfratto per motivi ignoti”.

Sul punto, la terza sezione civile boccia la sentenza d’appello. La corte territoriale infatti non ha affatto esaminato l’esistenza o meno della sequenza persecutoria denunciata, “come se – non potesse – essere configurabile un illecito composto da una pluralità di condotte poste in essere in un anche ampio lasso temporale”.

E invece, a detta della S.C. tale assunto non è per niente condivisibile, e “il fatto che sussista una tutela specifica per la lite temeraria non ha alcuna pertinenza con l’ipotesi in cui vi sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata proprio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie – tese a molestare l’inquilino”. In sostanza, il rimedio non è certo quello ex art. 96 c.p.c. e la corte non ha per nulla spiegato perché ha qualificato la domanda del conduttore come inammissibile.

Parola, dunque, al giudice del rinvio che dovrà accertare se l’uomo ha subito mobbing dal locatore e per questo vada risarcito.

Fonte: StudioCataldi

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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