Il servizio di visure catastali “personali” è disponibile anche presso gli sportelli decentrati attivi presso alcuni Comuni, ai quali verrà esteso il contenuto della circolare.
I documenti consultabili.
La circolare chiarisce che per le consultazioni “personali”, è necessario, per quanto concerne le visure catastali, che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.
Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliari, il richiedente risulti l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà, o di altro diritto reale di godimento, sul bene cui l’ispezione è riferita.
La “titolarità attuale“, di norma, rileva in caso di trascrizioni “a favore” del richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile (in quanto, in tale ipotesi, la titolarità attuale del bene sarebbe venuta meno.
A titolo esemplificativo, sono trascrizioni “a favore”, idonee ad individuare la titolarità, quelle relative a compravendite, permute, donazioni, acquisti a causa di morte, divisioni, decreti di trasferimento, sentenze di usucapione, ecc.
Per gli acquisti fatti in regime di comunione legale, quando nel relativo atto è intervenuto solo uno dei coniugi e la voltura e la trascrizione sono state fatte solo “a favore” di quest’ultimo, in questi casi la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite in esenzione relativamente ai beni acquistati in regime di comunione legale, essendo i beni stessi di titolarità di entrambi i coniugi, per effetto di tale peculiare regime patrimoniale. Tanto vale anche per le parti dell’unione civile ovvero dei soggetti che, sottoscritto un contratto di convivenza, hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Non saranno invece consultabili in esenzione da tributi, i sequestri e i pignoramenti trascritti “a favore” del richiedente, in quanto si tratta, in linea di principio, di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Parimenti, sono escluse dall’ambito dell’esenzione le ispezioni relative a trascrizioni di domande giudiziali.
Si precisa che non rientra nel concetto di “titolarità” definito dal Decreto Legge la titolarità di diritti reali di garanzia, ovverosia la posizione di “creditore ipotecario“. Per le ipoteche iscritte “a favore” del richiedente, infatti, è esclusa l’ispezionabilità in esenzione da tributi, mentre potranno essere consultate gratuitamente le ipoteche iscritte a suo “carico” (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).
Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo. L’Agenzia chiarisce che per le richieste di ispezione e di visura “personali” sono in corso di predisposizione appositi modelli, che saranno resi disponibili nel sito internet e presso gli Uffici.
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