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Catasto: è gratuita la consultazione delle visure.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il funzionamento dell’esenzione dai tributi per visure e ispezioni.

Il titolare, anche solo in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sull’immobile potrà richiedere consultazioni ipotecarie e catastali esenti da tributi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 24 marzo (qui sotto allegata), offrendo chiarimenti sulla consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili che godono di una particolare esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie che sono normalmente dovuti.mappa catastale telematica

La previsione è contenuta nell‘art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 161, il quale ha stabilito che “l’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento“.

Ritorna l’incubo di tutti i proprietari di case: la variazione dei valori catastali. Ecco cosa potrebbe accadere.

Un algoritmo porterà a definire le nuove rendite e i nuovi valori catastali. Per alcune tipologie d’immobili si presumono incrementi di circa il 200% o 300%.

I buoni propositi. Facendo seguito alle ultime raccomandazioni formulate all’Italia dalla Commissione europea che recita: “in Italia sono stati compiuti progressi limitati nel completare la riforma del catasto”, che in realtà era stata definita quasi del tutto ed era stata bloccata nel 2014, si riaffacciano i dubbi sul rispetto della clausola di invarianza del gettito con la definizione delle nuove regole di tassazione degli immobili.

I principi da rispettare rimangono gli stessi di allora: garantire l’invarianza per le casse dello Stato; non aumentare la tassazione; ridistribuire il carico fiscale tra centro e periferia.

Cessione dell’usufrutto.

Nell’ultimo periodo, concause la crisi generale e quella del mercato immobiliare nello specifico, si è tornati a puntare l’attenzione sulla cessione della nuda proprietà con mantenimento dell’usufrutto in capo al cedente.

S’è così scoperto che è possibile acquistare la proprietà ma non l’uso cui si avrà diritto allo scadere del termine stabilito, quasi sempre cioè la fine della vita dell’usufruttuario.

La legge, tuttavia, consente anche la cessione dell’usufrutto, cioè il trasferimento di questo diritto reale di godimento ad altra persona.

Quando può essere ceduto l’usufrutto?

Quali sono le conseguenze della cessione dell’usufrutto?

Quali termini ha tale cessione?

In che modo si deve formalizzare questa cessione?

Con il termine cessione si fa riferimento non solamente alla compravendita, ma più in generale al trasferimento del diritto da una persona ad un’altra.