Daily Archives: 15 Settembre 2021

Il passo carrabile.

un passo carrabile

Il passo carrabile, secondo l’art. 3 del codice della strada, è l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

Passo carrabile: normativa.

Il passo carrabile, detto anche passo carraio è, in sostanza, uno sbocco di un’area privata su un’area di passaggio pubblico (ad esempio, di un garage su una strada), identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente e impedisce che dinanzi ad esso possano sostare veicoli (neanche quelli del titolare del passo carrabile). È in ogni caso permessa la breve sosta per il carico e lo scarico delle merci.

La normativa di riferimento per il passo carrabile è rappresentata dagli articoli 3 e 22 del codice della strada, dall’articolo 46 del relativo regolamento attuativo e dalle discipline locali che ne regolamentano i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio.

Passo carrabile: come si richiede e quanto costa.

Infatti, i privati non possono decidere autonomamente di posizionare, dinanzi al proprio garage, al proprio portone o allo sbocco di una strada di loro esclusiva proprietà, un passo carrabile, acquistando il relativo cartello, ma devono preventivamente chiedere l’autorizzazione al Comune di riferimento, pagando il costo. (continua)

Fonte:StudioCataldi

Separazione: le sorti del mutuo cointestato.

 

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Spesso i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato e che si stanno separando si domandano quali saranno le sorti del negozio. Cerchiamo di rispondere.

Mutuo e matrimonio sono due cose diverse.

Le sorti del mutuo cointestato contratto da due coniugi possono essere comprese partendo da un punto fermo fondamentale: il mutuo e il matrimonio sono due cose diverse e quindi la circostanza che i contraenti non siano più coniugi o si siano separati non interessa alla banca, che comunque ha di fronte a sé due obbligati dotati di propria e distinta soggettività.

Tale accordo, peraltro, nulla interessa alla banca, per la quale i cointestatari risulteranno per sempre solidalmente obbligati.

Gli accordi economici dei coniugi.

In sede di separazione, i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato devono decidere chi si farà carico del pagamento delle rate (se uno solo di essi o entrambi) nell’ambito dei più generali accordi economici e patrimoniali che regoleranno i loro rapporti da separati.

In tal senso godono della massima libertà. Poiché il mutuo cointestato è di norma relativo a un immobile cointestato, spesso si decide per l’accollo delle rate residue in capo a un coniuge, al quale verrà trasferita anche l’intera proprietà del bene.  Non si tratta tuttavia di una regola. (continua)

Fonte:StudioCataldi