
Il passo carrabile, secondo l’art. 3 del codice della strada, è l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
Passo carrabile: normativa.
Il passo carrabile, detto anche passo carraio è, in sostanza, uno sbocco di un’area privata su un’area di passaggio pubblico (ad esempio, di un garage su una strada), identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente e impedisce che dinanzi ad esso possano sostare veicoli (neanche quelli del titolare del passo carrabile). È in ogni caso permessa la breve sosta per il carico e lo scarico delle merci.
La normativa di riferimento per il passo carrabile è rappresentata dagli articoli 3 e 22 del codice della strada, dall’articolo 46 del relativo regolamento attuativo e dalle discipline locali che ne regolamentano i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio.
Passo carrabile: come si richiede e quanto costa.
Infatti, i privati non possono decidere autonomamente di posizionare, dinanzi al proprio garage, al proprio portone o allo sbocco di una strada di loro esclusiva proprietà, un passo carrabile, acquistando il relativo cartello, ma devono preventivamente chiedere l’autorizzazione al Comune di riferimento, pagando il costo. (continua)
Fonte:StudioCataldi