Daily Archives: 23 Febbraio 2022

La fideiussione.

indicazione stradale con freccia verso garanzia

La fideiussione, ex art. 1936, c.c., è il negozio giuridico con cui un soggetto (fideiussore), si impegna a garantire il creditore dall’inadempimento del debitore, anche a prima richiesta e per debiti futuri.

Che cosa si intende per fideiussione.

La fideiussione è un contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si impegna a garantire l’adempimento dell’obbligazione di un altro soggetto, impegnandosi personalmente. Si caratterizza quindi per la personalità della garanzia fideiussoria e, come vedremo, per l’accessorietà della stessa rispetto all’obbligazione principale.

Il codice civile disciplina la fideiussione all’art. 1936 c.c. descrivendone la nozione dal punto di vista soggettivo e qualificando il fideiussore come “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.

L’obbligo fideiussorio può originare sia dalla legge che dalla volontà privata, di solito trattasi di un contratto che necessita dell’accordo tra fideiussore e creditore, poiché esso mantiene la sua efficacia anche se il debitore (il soggetto tenuto all’adempimento della prestazione garantita) non ne ha conoscenza. (continua)

Fonte:StudioCataldi