Monthly Archives: Gennaio 2023

ACCESSO AL TETTO CONDOMINIALE: TUTTI POSSONO AVERE LE CHIAVI?

condominio

Gli spazi comuni del condominio, per legge, possono essere utilizzati da tutti i condomini. Sono pochi gli spazi condominiali accessibili a pochi condomini e solo per questioni di sicurezza. Ciò premesso, vediamo come viene regolamentata questa questione e perché.

Spazi comuni e spazi ad accesso limitato.

Come abbiamo scritto sopra la regola generale che si applica all’interno dei condomini è che, se le chiavi dei locali condominiali permettono di accedere ad aree comuni a cui hanno diritto di accesso tutti i condomini, compreso il tetto condominiale, allora tutti i condomini hanno il diritto di tenere le chiavi di accesso

Se invece l’accesso agli spazi condominiali, per regolamento, è destinato solo ad alcuni condomini, allora saranno solo questi ad avere diritto alle chiavi di accesso agli stessi spazi tra cui potrebbe esserci il tetto condominiale.

 

Quando si parla di spazi comuni dove non accedono tutti i condomini  non ci riferiamo agli spazi a disposizione di tutti come il cortile, le scale, l’androne, ma di locali dove si trovano i contatori, il locale dei motori dell’ascensore o dove si trova l’autoclave.

Si tratta di luoghi del condominio il cui accesso è limitato a pochi condomini a cui è stata affidata la chiave dall’amministratore, per questioni di sicurezza. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Superbonus 110% per i condomini.

Superbonus 110% per i condomini

Il Superbonus 110%, introdotto dal decreto Rilancio, spetta anche ai condomini secondo un meccanismo “a scalare”, in base a determinate cadenze temporali.

Superbonus 110%: la normativa di riferimento

Come noto il decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito con l. 77/2020, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici (il cosiddetto Superbonus 110%).

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione del 110% dall’imposta lorda applicata al committente, il quale può fruire della detrazione, cedere il proprio credito di impresa, ovvero optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi.

Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro), nonché dai Caf;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. (continua)

Fonte:StudioCataldi

FIN QUANDO SPETTA IL DIRITTO DI ABITAZIONE? I CASI.

diritto di abitazione

Quando due coniugi procedono con la separazione o con il divorzio, in presenza di figli, la casa coniugale va automaticamente al genitore cosiddetto collocatario (ossia quello presso cui viene collocata la prole come da sentenza del giudice o decisione congiunta della coppia), indistintamente da chi sia il reale proprietario dell’immobile.

Nel caso in cui l’uso dell’abitazione venga concesso al coniuge che non ne detiene la proprietà, questo è da intendersi come temporaneo, fin tanto che i figli presentino determinati requisiti, tra cui la non-autosufficienza economica. Altra storia, invece, per quanto riguarda i figli di maggiore età, con percorso di studi concluso ma ancora disoccupati.

Vediamo tutti i casi.

A chi spetta la casa famigliare dopo la separazione in presenza di figli?

La giurisprudenza ha stabilito che la casa famigliare spetta al coniuge collocatario che, se non corrisponde con il proprietario dell’immobile, segue il principio del diritto di abitazione, ossia una cessione temporanea dell’abitazione.

Tuttavia, al genitore cui viene affidata la prole non spetta la proprietà esclusiva della casa, tanto che, una volta raggiunti, da parte dei figli, i requisiti per la conclusione del diritto di mantenimento, questa torna al legittimo titolare.

Quando cessa il diritto di abitazione?

Il coniuge perde il diritto di abitazione e deve, dunque, lasciare la casa famigliare nei seguenti casi:

  • se i figli si trasferiscono in un altro immobile senza il genitore;
  • Se il genitore e i figli si trasferiscono, congiuntamente, in un’altra casa anche se questi ultimi non hanno raggiunto l’autosufficienze economica;
  • Se viene meno il diritto al mantenimento per negligenza dei figli nell’adempimento ai doveri scolastici o per mancata volontà di cercare un lavoro;
  • Se i figli diventano economicamente autosufficienti, anche nel caso in cui risultino ancora conviventi con il genitore collocatario;
  • Se i figli raggiungono o superano i 30 anni di età, età limite individuata dalla Cassazione oltre il quale il mantenimento non è più dovuto.

(continua)

Fonte:Immobiliare.it