CHI ABITA AL PIANO TERRA DEVE PAGARE LE SPESE DELL’ASCENSORE?

Chi abita al piano terra deve pagare le spese dell'ascensore

Nelle spese condominiali per la manutenzione vale il principio secondo cui si paga anche il potenziale utilizzo di un bene delle parti comuni. È così anche per le scale e per l’ascensore?

Chi sta al piano terra deve pagare l’ascensore? Questo interrogativo è stato più volte oggetto di dispute legali. La legge non ammette interpretazioni, tuttavia offre deroghe e scappatoie. Ecco come funziona.

Chi abita al piano terra deve pagare le spese dell’ascensore?

La risposta alla domanda è racchiusa nell’articolo 1124 del Codice civile, che recita:

“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.

In una ordinanza del 2018 (numero 22157) i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno attinto dall’articolo 1117 del Codice civile per chiarire che:

“Al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune, anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne”.

Detto in altre parole, anche chi abita al piano terra, o svolge un’attività commerciale o professionale, paga l’ascensore, in quanto potenziale fruitore. Paga anche se decidesse di non utilizzarlo.

Lo stesso principio si applica alla manutenzione e pulizia delle scale(continua)

Fonte:Immobiliare.it

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: