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Contratto di comodato senza determinazione di durata.

Nei contratti di comodato, quando il proprietario dell’immobile può esigere la restituzione dell’unità immobiliare?

È utile ricordare che il codice civile prevede due tipologie di contratto di comodato:

a) quello con determinazione di durata;

b) quello senza determinazione di durata.

In questo contesto, per rispondere alla domanda che abbiamo posto in principio, è utile guardare agli artt. 1809-1810 del codice civile.contratto di comodato

Il primo dei due specifica che la restituzione della cosa deve avvenire alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando il comodatario se ne è servito in conformità del contratto.

Pure nei contratti a termine, tuttavia, se durante la loro esecuzione “o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.

Se il contratto non ha termine, oppure, specifica l’art. 1810 c.c., se questo non risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

La norma che regola la restituzione della cosa nell’ambito dei contratti di comodato senza determinazione di durata, consentendo il così detto recesso ad nutum del comodante, prevede altresì una seconda ipotesi di contratto con determinazione di durata, ossia il contratto di comodato con durata implicita.

Di questa particolare tipologia contrattuale, dell’attenzione che bisogna fare per distinguerla dal contratto di comodato senza determinazione di durata e delle differenze rispetto a quest’ultimo con riferimento alla restituzione del bene s’è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24468 depositata in cancelleria il 20 novembre 2014.