Daily Archives: 18 Dicembre 2014

Quando si può parlare di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità?

condominio 3L’assemblea condominiale può deliberare l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Questa la conclusione che emerge leggendo l’art. 1136, quarto comma, c.c.; tale quorum deliberativo si riferisce tanto alla prima, quanto alla seconda convocazione. Si tratta di una maggioranza assoluta che sottolinea, si pur senza arrivare alla maggioranza qualificata prevista per le innovazioni, l’importanza della decisione.

Come per molti concetti riferibili al condominio negli edifici (si pensi alle innovazioni, al regolamento, ecc.) il legislatore non ha fornito una definizione di notevole entità riferita ai lavori di manutenzione straordinaria.

Il concetto, evidentemente, si riferisce all’esborso necessario per le opere da eseguire; in assenza di un ancoraggio normativo certo, dunque, per comprendere quale sia l’ammontare del costo dei lavori oltre il quale si deve parlare di notevole entità bisogna guardare alle pronunce giurisprudenziali in merito.

La Cassazione non affronta l’argomento molto frequentemente (come accade, invece, per l’uso della cosa comune o gli impianti di riscaldamento); ogni sentenza in materia, pertanto, è utile per monitorare lo stato dell’arte o, per dirla più direttamente, la nozione giurisprudenziale di notevole entità utile rispetto alle singole fattispecie che si vanno ad analizzare.