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Surroga del mutuo: in cosa consiste e quali le clausole vietate.

spese-notaioAccade di frequente che in un’operazione di portabilità del mutuo l’istituto di credito inserisca nel contratto di volta in volta stipulato clausole che si rivelano vessatorie per il cliente. Per esigenze di maggior chiarezza, pare opportuno illustrare brevemente l’operazione di portabilità o surroga, che dir si voglia, del mutuo.

La portabilità o surroga del mutuo.

L’istituto in parola si sostanzia in una surrogazione per volontà del debitore, fattispecie disciplinata dall’art. 1202 c.c., mediante la quale si attua una modifica dal lato attivo dell’obbligazione conseguente ad un fenomeno di successione nel credito. A tal proposito si richiama il testo dell’art. 1202 c.c. : “Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.”.