Daily Archives: 25 Gennaio 2017

Rampa di accesso ai box auto troppo pendente? Ne risponde il costruttore-venditore.

Il costruttore-venditore è tenuto a rendere accessibile la rampa d’accesso al box se è impraticabile perché troppo pendente. È quanto emerge dalla sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 1208 del 18 gennaio 2017.

Per gli Ermellini è errata la decisione della Corte d’Appello, nella parte in cui ha omesso di esaminare l’applicabilità all’autorimessa delle disposizioni del D.M. 1.2.1986 in materia di sicurezza e prevenzione incendi, e la dedotta violazione delle prescrizioni ivi previste in materia di pendenza della rampa di accesso e di raggio minimo di curvatura

Va dunque riesaminata la domanda proposte dai condomini, che avevano correttamente invocato la garanzia ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore-venditore degli appartamenti.

Tale garanzia non è limitata solo ai gravi difetti degli appartamenti costruiti, “dovendo ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera”. Dunque, anche i vizi di costruzione della rampa di accesso ai box auto possono comportare una notevole menomazione dell’utilizzo del bene acquistato.