Pignoramento dei canoni di locazione, cenni sulla procedura.

Anche chi non ha debiti può vedersi notificato un atto di pignoramento, ad es. il conduttore di un immobile locato, se il locatore ha dei debiti verso qualcuno.

Vediamo nel dettaglio cosa significa.

Cos’è il pignoramento presso terzi.

Premettiamo che il presente articolo contiene solo dei cenni e non una guida approfondita sulla procedura di pignoramento terzi, né tantomeno può sostituirsi ad avvocato, al quale è sempre opportuno rivolgersi quando si riceve l’atto, come vedremo.

Chi è creditore di una determinata somma nei confronti di qualcuno, una volta conseguito il titolo esecutivo, ha, tra i mezzi a sua disposizione, quello di procedere al pignoramento presso terzi.

Premettiamo che per titolo esecutivo dobbiamo intendere ad es. una sentenza, un decreto ingiuntivo, ma anche una cambiale (se dotata di tutti i requisiti previsti dalla legge), un accordo di mediazione (anche questo se dotato dei requisiti prescritti dalla legge).

Chi sono i terzi a cui si può rivolgere il creditore?

Gli esempi più frequenti sono le banche o i datori di lavoro, ma può ricoprire la qualifica di terzo anche il conduttore di un immobile dato in locazione.

Ma, come può il creditore essere a conoscenza del contratto di locazione?

Innanzitutto se il contratto è registrato presso l’Agenzia delle entrate (e il creditore ha effettuato la ricerca telematica dei beni); oppure, per una conoscenza di fatto in quanto vicino di casa, condòmino, amministratore di condominio in tale ultimo caso, l’informazione dovrebbe risultare all’amministratore dall’anagrafe condominiale, dati gli adempimenti previsti (dalla riforma del condominio e dalla legge di stabilità per il 2016 – all’art.1, co.59, L. 208/2015 – in proposito); potrebbe essere stato lo stesso debitore a fornire l’informazione, ad es. al momento di altro pignoramento etc.

Cosa deve fare il terzo.

Cosa deve fare il conduttore una volta che riceve la notifica dell’atto? Innanzitutto non spaventarsi: egli è coinvolto solo nei limiti che vedremo.

Secondariamente, è opportuno rivolgersi ad un avvocato che spiegherà cosa fare: anche se in questa fase non è obbligatorio rivolgersi ad un legale, perché la legge non prevede la sua presenza, sarà comunque utile parlare fin dall’inizio con chi è “pratico” della materia e potrà considerare nel concreto la nostra situazione anche in vista dei successivi sviluppi.

Dichiarazione di terzo.

Ad ogni modo, nell’atto il creditore chiederà al terzo di rendere una dichiarazione con cui questi “deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna” (v. artt. 543 e 547 c.p.c.);

l’atto specificherà anche le conseguenze della mancata dichiarazione (fissazione di apposita udienza e, in assenza di dichiarazione, presunzione di non contestazione del credito, se lidentificazione del credito (o dei beni) sarà possibile sulla base delle allegazioni del creditore).

La dichiarazione potrà essere positiva oppure negativa.

Con quella positiva il conduttore riconoscerà di dovere pagare qualcosa al debitore o di avere presso di sè delle somme o cose del debitore; viceversa, sarà negativa.

Naturalmente l’invio della comunicazione deve essere dimostrabile, quindi no al telefono o alla posta ordinaria, ovviamente; ma sì a pec e raccomandate, come d’altronde specifica la legge (v. art. 543 e 547 c.p.c.).

La dichiarazione può anche mancare, come spesso accade.

Cosa accadrà dopo?

In caso di dichiarazione positiva, il creditore procederà ad iscrivere la causa a ruolo presso gli uffici giudiziari competenti al fine di ottenere dal giudice il provvedimento per l’assegnazione o la vendita.

Infatti, dal momento della notifica, il conduttore è tenuto agli obblighi che la legge impone al custode, ma è necessario l’ordine del giudice perché si proceda alla soddisfazione del creditore.

In realtà anche la dichiarazione positiva potrebbe essere contestata, ad es. se il creditore ritiene che la somma sia maggiore di quanto indicato nella dichiarazione. In caso di contestazione seguirà la procedura sotto descritta.

In caso di dichiarazione negativa, il creditore potrà decidere di desistere dal pignoramento oppure di proseguire.

Nel primo caso dovrà notificare al debitore e al terzo l’inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.

Nel secondo caso procederà ad iscrivere la causa a ruolo, evidentemente al fine di contestare la dichiarazione resa dal terzo; sulla contestazione il giudice (su istanza di parte) dopo avere compiuto gli accertamenti e sentito le parti e il terzo in contraddittorio, deciderà con ordinanza impugnabile.

Mancata dichiarazione.

Se la dichiarazione non è resa affatto?

Anche in questo caso il creditore potrà decidere di desistere oppure di procedere. Se desiste, anche qui dovrà notificare al debitore e al terzo l’inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo.

Se intende procedere, farà presente al giudice che la dichiarazione è mancata.

Seguirà la fissazione di un’udienza per la dichiarazione del terzo e, continuando a mancare la dichiarazione, il credito si considererà non contestato, dunque presunto, se l’identificazione del credito (o dei beni) sarà possibile sulla base delle allegazioni del creditore.

Il terzo potrà impugnare l’ordinanza se potrà dimostrare di non averne avuto conoscenza (v. art. 548 c.p.c.)

Se l’identificazione non sarà possibile, seguirà la stessa procedura prevista per la contestazione: il giudice (su istanza si parte) accerterà e sentirà le parti e il terzo in contraddittorio e poi deciderà con ordinanza impugnabile.

La procedura per la riscossione nelle procedure esecutive promosse da concessionari del servizio di riscossione come Equitalia, ma non solo, è invece disciplinata anche dalle previsioni speciali di cui al DPR 602/1973.

Fonte :www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to Pignoramento dei canoni di locazione, cenni sulla procedura.

  1. Ale ha detto:

    Ho subito un pignoramento di un affitto commerciale da parte di Equitalia per un debito di cartelle esattoriali molto alto nonostante siano la maggior parte coobbligate..Vorrei sapere se posso pagare le cartelle non coobbligate facendo domanda se possibile per rateizzarle e se il canone é pignorato totalmente o se posso chiedere che venga pignorata solo una parte.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,
      i debiti esposti nella cartella esattoriale emessa da Equitalia possono essere rateizzati, con procedure che concedono al contribuente una dilazione più o meno ampia, a seconda degli importi richiesti.
      Per debiti fino a € 60.000, è sufficiente autocertificare la propria situazione di difficoltà economica senza dover allegare nessuna documentazione, e presentare una istanza di rateazione, utilizzando i moduli prestampati reperibili anche sul sito http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/Rateazione/.
      E’ anche possibile inviare la richiesta di rateizzo per via telematica all’indirizzo https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/servizi/rateazioni-online/index.html.

      Il numero massimo di rate mensili è attualmente stabilito in 72 (l’importo minimo di ogni rata è, di regola, 100 euro).
      Per debiti oltre i 60.000 euro, è prevista una verifica della situazione di temporanea difficoltà. La richiesta di rateazione dovrà pertanto essere accompagnata dal modello ISEE, utile a fornire all’agente della riscossione gli indici di capacità economica e patrimoniale del contribuente e della sua famiglia.
      Nel caso in cui il debitore dimostri una situazione di grave difficoltà, legata alla congiuntura economica e indipendente dalla propria volontà, possono essere concordate 120 rate (dieci anni).
      Perché sia concesso il piano di rateazione straordinario devono pertanto ricorrere congiuntamente le condizioni di oggettiva impossibilità a rispettare il piano di rateazione ordinario e la solvibilità del debitore.
      La valutazione di tali condizioni non è discrezionale, ma subordinata al valore della rata, sostanzialmente in base al rapporto fra quanto dovuto e la concreta possibilità di pagare.

      Sul secondo punto, occorre girare il quesito a chi ha emesso l’atto di pignoramento.

      Cordiali saluti.

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