Daily Archives: 5 Giugno 2019

VIETATO COLLEGARE CASE IN DUE CONDOMÌNI.

 Il collegamento di due unità immobiliari appartenenti a due condomìni, realizzato mediante l’abbattimento del muro che separa i due edifici, equivale a porre al servizio le parti comuni dell’uno all’altro condominio e viceversa. In sostanza, comporta una situazione di fatto corrispondente a una servitù e implica anche un mutamento di destinazione della funzione dei beni comuni che sono posti al servizio di proprietà estranee al condominio.

Ne segue che si tratta di un intervento ammissibile solo ove risulti il consenso di tutti i condòmini e, trattandosi di una servitù, è necessario che il consenso sia espresso in forma scritta. Il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Milano con la sentenza 1138, pubblicata il 15 febbraio 2019.

Il caso in concreto esaminato era caratterizzato da una particolarità: la circostanza che il collegamento era stato realizzato da un conduttore, già proprietario di un’unità nel condominio confinante, previo espresso consenso scritto del locatore, condomino nel primo condominio. (continua)

Fonte:Ilsole24Ore