Monthly Archives: Luglio 2019

Imu, esenzioni prima casa solo per un immobile.

Due coniugi che all’atto del matrimonio hanno scelto il regime di separazione dei beni, non possono fruire dell’agevolazione Imu per l’abitazione principale se utilizzano più immobili come prima casa. Inoltre l’utilizzo di fatto degli immobili, senza un’effettiva unione catastale o solo ai fini fiscali, non consente di godere dei benefici fiscali.

A differenza dell’Ici, la normativa Imu rende più difficoltosa un’interpretazione estensiva che permetta a uno stesso nucleo familiare di utilizzare più immobili come abitazione principale. Questo importante principio è stato affermato dalla commissione tributaria regionale di Milano, sezione IX, con la sentenza 2699 del 21 giugno 2019.

Per i giudici lombardi, gli immobili in questione sono «uniti solo di fatto», hanno «una propria singola rendita», senza una «effettiva unione catastale o anche solo ai fini fiscali». E i coniugi all’atto del matrimonio hanno optato per il regime di separazione dei beni. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

LOCALI COMMERCIALI. Cedolare secca anche all’erede che succede.

Cedolare secca per locali commerciali anche all’erede se il proprietario degli immobili aveva il diritto di optare per l’imposta sostitutiva del 21%. E’ possibile trasmettere agli eredi l’agevolazione fiscale.

È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 297/2019 del 22 luglio 2019 sul regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali. Il regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21%, è stato esteso anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, relativi a immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1), ad opera dell’articolo 3 del Dlgs. n. 23/2011. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

I debiti e la vendita dell’appartamento.

Chi acquista una casa in un condominio subentra nella posizione del venditore anche se con alcune limitazioni per i debiti maturati verso il condominio. La norma che disciplina la materia, spesso sottovalutata, è l’art 63 disp. att. c.c. nel suo comma quarto, in forza del quale «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».

Per comprendere appieno l’incidenza di questa previsione, si deve da subito precisare che, per univoco orientamento, il termine «anno» nel caso che ci occupa non coincide necessariamente con il periodo intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 dicembre dell’anno nel quale si addiviene alla compravendita, bensì si riferisce alla durata della gestione condominiale, la quale potrebbe (come sovente accade) iniziare in un anno e terminare nel corso di quello successivo.(continua)

Fonte:LaStampa