Usucapione terreni montani.
L’usucapione, come noto, è uno dei modi previsti dal nostro ordinamento per acquisire a titolo originario il diritto di proprietà o altro diritto reale, che si basa sul possesso pacifico, palese e non interrotto di un bene per un determinato periodo di tempo Essa può avere a oggetto sia i beni mobili che i beni immobili.
Una forma speciale di usucapione riguarda i fondi rustici siti in comuni montani e con redditi bassi, per la quale sono previsti tempi più brevi rispetto al termine ordinario ventennale, necessario per usucapire.
La disposizione che disciplina l’usucapione di tale particolare categoria di terreni è l’articolo 1159-bis del codice civile, che così recita:
“La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. (continua)
Fonte:StudioCataldi
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