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Rassegna stampa Fimaa del 17 luglio 2013
Rassegna di Mercoledì 17 Luglio 2013 |
Vendita di un immobile, il mediatore deve informare l’acquirente del divieto previsto nel regolamento condominiale
In tema di compravendita immobiliare, l’inadempimento del mediatore all’obbligo di informare l’acquirente del divieto, previsto nel regolamento di condominio, di destinare l’immobile a studio professionale, allorquando la parte acquirente già ne sia venuta a conoscenza per colloquio intercorso con l’amministratore, è da qualificarsi come inosservanza di scarsa importanza, non idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto e non comporta, di per sé, che l’acquirente possa sottrarsi al dovere di corresponsione della provvigione al mediatore.
È questa la decisione adottata dal Tribunale di Savona con la sentenza del 2 maggio 2013, avente per oggetto il tema dei doveri informativi del mediatore nei confronti della parte contrattuale, con particolare riferimento alla compravendita di un appartamento in condominio ed alle limitazioni alla proprietà esclusiva eventualmente previste nel regolamento condominiale.
La vicenda
La sentenza in oggetto prende le mosse dall’opposizione avanzata dall’acquirente di un immobile in condominio, fondata sulla presunta inosservanza dell’obbligo di informazione imposto al mediatore ex art. 1759 c.c., per avere quest’ultimo taciuto su alcune caratteristiche determinanti dell’immobile oggetto di mediazione. Nello specifico, l’acquirente si lamenta di non essere stato avvisato dal mediatore del divieto, previsto nel regolamento condominiale, di destinare l’immobile allo svolgimento di attività professionale, nonostante egli avesse espresso esplicitamente al mediatore l’intenzione di adibire il locale a studio medico. Pertanto, si rifiutava di pagare la provvigione al mediatore, agendo in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di mediazione e il risarcimento dei danni subiti.
L’obbligo di informazione del mediatore
L’art. 1759 c.c. prevede l’obbligo del mediatore di avvisare le parti delle circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione dello stesso. La violazione dell’obbligo anzidetto cagiona il sorgere di una responsabilità contrattuale in capo al mediatore e, conseguentemente, il suo dovere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.