Vi è l’obbligo da parte della Amministrazione Finanziaria di motivare adeguatamente la variazione catastale.

Se l’ufficio finanziario attribuisce, senza una motivazione, una nuova rendita catastale all’immobile l’atto di variazione può essere dichiarato nullo.

cassazioneIl caso. Un contribuente in riferimento ad unità immobiliare adibita in sede bancaria, e che aveva formato oggetto di una ristrutturazione, si era visto notificare un avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata.

Il contribuente ricorreva, dunque, avverso codesto avviso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso. L’Agenzia del Territorio ricorreva in appello e con sentenza n. 52/14/10, del 16.06.2010, la CTR del Veneto- Mestre, lo rigettava. L’Agenzia del Territorio ricorreva, infine, per la cassazione della sentenza.

La sentenza in commento. La Suprema Corte con la sentenza n. 27008/13, rigettando il ricorso dall’Agenzia del Territorio, ha deciso che “sussiste un obbligo dell’Amministrazione di sorreggere con adeguata motivazione ogni atto con cui “accerti” un quid di fiscalmente rilevante”. Nel caso di specie, l’ attribuzione della rendita catastale era avvenuta per “stima diretta”, per cui l’ammontare della rendita stessa è stata fatta discendere dal valore attribuito al bene.

Di conseguenza “la mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell’atto e non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell’imposta di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente”. Per questo motivo i Giudici  confermano la correttezza della decisione della CTR secondo cui “le motivazioni ad origine dell’atto impositivo sono espresse in forma tale che si possono intendere assenti o espresse in maniera oggettivamente succinta, non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinarono la decisione”. 

Nell’avviso di accertamento non erano indicati, dunque, “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” dell’atto impositivo. La Corte evidenzia, inoltre, che non occorre alcuna motivazione nel caso in cui l’Amministrazione operi su dati forniti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti.

La precedente giurisprudenza. La Corte di Cassazione ribadisce e conferma quanto espresso lo scorso anno con la sentenza n. 9629/12, con cui affermò che il riclassamento catastale non motivato deve essere considerato nullo.

Dello stesso orientamento la sentenza n. 19812/12 in cui la Corte respinse, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto dall’Agenzia del Territorio avverso la sentenza della CTR Campania che aveva annullato l’avviso di accertamento con cui l’ente, aveva provveduto a variare il classamento dell’unità immobiliare di pertinenza del contribuente.

I riferimenti normativi. A tutela del contribuente occorre richiamare l’attenzione circa la chiarezza e la motivazione degli atti, di cui all’art. 7, Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che dispone al comma 1: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Conoscere i succitati presupposti consente, infatti, al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dall’art. 18 D. Lgs. n. 546/92 (disposizioni sul processo tributario), i motivi di gravame.

Per la Corte di Cassazione, dunque, l’Amministrazione deve chiarire perché i dati forniti dal contribuente non sono stati considerati attendibili, fornendo una congrua motivazione che dia conto delle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento dell’amministrazione, e non limitarsi a dire che ha effettuato una diversa valutazione.

(Cassazione Civile, Sezione VI civile, sentenza del 2 dicembre 2013 n. 27008)


About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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