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Cassazione: La tettoia costruita a distanza inferiore di tre metri dalla finestra dev’essere sempre demolita.

tettoiaIl diritto di veduta previsto e disciplinato dall’art. 907 c.c. ha carattere assoluto sicché il proprietario della finestra ha diritto di chiedere in ogni caso l’eliminazione delle opere posizionate a distanza inferiore di tre metri. (nella specie trattasi di una tettoia)

Questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7269 depositata in cancelleria il 27 marzo 2014.

Diritto di veduta e distanze delle costruzioni.

Dei risvolti pratici dell’esistenza di questo diritto se ne occupa, s’è detto, l’art. 907 c.c. a mente del quale:

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.