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Rassegna Stampa Fimaa del 31 marzo 2014
Rassegna di Lunedì 31 Marzo 2014 |
Corte di Cassazione: il nudo proprietario non risponde degli oneri condominiali arretrati.
In caso di vendita di sola nuda proprietà ( trattasi della proprietà spogliata del suo requisito essenziale: il godimento del bene, restando la sua pura titolarità) qual’ è il soggetto che resta obbligato al pagamento degli oneri condominiali ordinari? Nel caso di specie, di fronte al reiterato mancato pagamento di detti oneri, il condominio ha notificato decreto ingiuntivo sia nei confronti del titolare del diritto di abitazione che del nudo proprietario.
Quest’ultimo soggetto esponeva opposizione ai sensi di legge lamentando mancanza di legittimazione passiva. L’opposizione trovava accoglimento e il decreto revocato. Questa posizione veniva mantenuta anche in grado di appello. Avverso quest’ultimo provvedimento il condominio proponeva ricorso in Cassazione.
Il nudo proprietario normalmente ottiene la titolarità del bene nella prospettiva di un successivo ampliamento di tale diritto, il che, di solito, avviene alla morte dell’usufruttuario (o, come in questo caso, del titolare di diritto di abitazione) che normalmente è lo stesso venditore, un tempo proprietario esclusivo dell’immobile. Gli oneri condominiali ordinari – il pagamento degli straordinari, al contrario, spettano al nudo proprietario – tuttavia spettano, per definizione, sul soggetto che effettivamente mantiene il godimento della cosa.