Ma il «bonus mobili» può essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi antifurto?

Il 14 maggio 2014, l’Agenzia dell’Entrate ha emesso la Circolare n.10/E, concernente alcuni chiarimenti interpretativi relativo alle detrazioni e rimborsi d’imposta per gli interventi di opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

Bonus mobili 2014Il quesito. L’Agenzia delle Entrate ha risposto, con la pubblicazione delle recente circolare n°10/E“ al seguente quesito: “tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca “in sintesi” solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir, escludendo – ad esempio – le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi. Dal momento che la norma istitutiva della detrazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell’articolo 16-bis, è possibile ritenere che l’elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente esemplificativa e non tassativa?”

La risposta dell’Agenzia dell’Entrate. “Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR. In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all’installazione di sensori, serrature, spioncini (cfr. la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle misure). La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici”. (Bonus mobili «liberi». Mancano le «coperture».)

Nell’ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale. Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta”.

Le disposizioni normative. L’art. 16 del D.L. n. 63/2013, proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, dispone:

  • 1. “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
  • 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Infatti, al comma 1 dell’art. 11 del D.L. n. 83/12, detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, troviamo la disposizione: “Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis”.

E tra gli interventi elencati nell’art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera f), rinveniamo, appunto, quelli “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

I chiarimenti. Orbene, con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al Bonus Mobili, che consente una detrazione pari al 50%, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La circolare suddetta puntualizza che, in linea generale, gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, agevolati con il “bonus ristrutturazioni”, non danno diritto all’altra detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Eppure, è possibile fruire anche del “bonus arredi”, nel caso in cui le misure di prevenzione siano inquadrabili come interventi di manutenzione ordinaria (solo se sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

È confermata, dunque, l’esclusione dei c.d. “interventi minori”, quali ad esempio l’installazione di strumenti contro il compimento di atti illeciti, dalla categoria degli interventi propedeutici al godimento del suindicato bonus arredo.

Ebbene, l’Agenzia, con riferimento al caso specifico, dichiara che nell’ipotesi in cui le misure di prevenzione, per le loro specifiche caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 è possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Fonte http://www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

3 Responses to Ma il «bonus mobili» può essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi antifurto?

  1. Ilaria ha detto:

    Potrei gentilmente sapere – con esempi – quali interventi di manutenzione straordinaria sono contemplabili in questo caso (installazione dispositivi antifurto)e se questi interventi necessitano di autorizzazioni amministrative da richiedere al proprio Comune? Grazie.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia, siamo ancora in attesa di valutazione del suo quesito in quanto la Legge di Stabilità non ha ancora chiarito alcuni dubbi a tal proposito. Per la seconda parte della domanda, la risposta varia a seconda dei vari Comuni italiani, in alcuni è richiesta ed in altri no.
      Appena in possesso di novità a tal proposito, sarà nostra cura dettagliarvi. Cordiali saluti.

      • Massimo Montanari ha detto:

        Egregia Ilaria, Le allego di seguito le ultime novità in materia di impianti di sicurezza rivolte ai privati cittadini. Cordiali saluti.

        tra le novità della Legge di Stabilità 2016 introdotta dal Governo troviamo importanti cambiamenti soprattutto nel settore della SICUREZZA un vero e proprio,Bonus Sistema di Sicurezza 2016,definito così nel pacchetto sicurezza ovvero un credito d’imposta per le famiglie che nelle proprie abitazioni istallano telecamere o sottoscrivono contratti con aziende esperte in impianti di sicurezza.
        Il bonus Sistema di Sicurezza 2016 è un’agevolazione prevista da uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 che il Governo ha presentato e depositato al fine di favorire la sicurezza dei cittadini e prevenire attività criminali.
        Tale bonus contenuto nel “pacchetto sicurezza” da 2,6 milioni di euro consiste nel riconoscimento alle sole persone fisiche per cui non imprese, società, artigiani o commercianti, di un credito d’imposta con un limite massimo di 15 milioni di euro, pertanto fino ad esaurimento risorse, per le spese effettuate dai cittadini per acquistare sistemi di videosorveglianza digitale, allarmi e antifurti per la prevenzione contro possibili atti criminosi.

        Fino al 2015, le famiglie che desideravano installare videocamere di sicurezza potevano accedere solo alla detrazione fiscale del 50% con il bonus ristrutturazioni edili, ossia, la detrazione che spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per aumentare la protezione e la sicurezza della propria abitazione attraverso l’istallazione di un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza.

        A decorrere dall’anno 2016, invece, per i cittadini privati senza partita IVA, che intendono istallare impianti di allarme, antifurto e videosorveglianza, spetta anche il Bonus Sistema di Sicurezza 2016, ovvero, un credito di imposta a favore di chi sostiene questa tipologia di spesa.

        Credito d’imposta: come funziona?
        Il credito d’imposta è un buono per il cittadino e per l’impresa da utilizzare nei confronti dello Stato in sede di dichiarazione dei redditi, compilando per esempio nel 730 precompilato il Quadro G – credito d’imposta o il quadro RU del modello Unico. Tale credito, può quindi essere scalato nel momento in cui il contribuente deve pagare le tasse.
        Per cui dopo l’approvazione della Legge di Stabilità 2016, ai cittadini privati che sosterranno spese per installare telecamere digitali per la sicurezza della propria casa, o stipuleranno un sistema anti intrusione e antifurto spetterà un credito da poter sottrarre alle tasse da pagare, per cui sul 730/2017 o modello Unico 2017.

        Credito di imposta per i sistemi di sicurezza
        Nel 2016 sarà riconosciuto un credito di imposta per le persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme. Per questa misura sono stati stanziati 15 milioni di euro per sostenere l’acquisto di impianti di videosorveglianza elettronica o antifurto da parte dei cittadini.

        Bonus Sistema di Sicurezza 2016: chi sono i beneficiari?
        Il bonus sistema di sicurezza previsto dal pacchetto sicurezza e cultura Legge di Stabilità 2016 spetta solo ai cittadini privati non titolari di Partita IVA, per cui solo alle famiglie.
        A tale proposito si legge che il credito d’imposta 2016 vale solo per «persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa», per cui ne sono esclusi i commercianti, gli artigiani, società ed imprese anche individuali.

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